Sostegno scolastico, il TAR ordina 30 ore per alunna con disabilità grave: “Il diritto al sostegno prevale sui limiti di bilancio e sugli organici insufficienti”

Un’alunna con disabilità grave, certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992, ha ottenuto dal Tar della Campania il riconoscimento del diritto a 30 ore settimanali di insegnante di sostegno, pari alla totalità del suo orario di frequenza.
La sentenza n. 2190 del 30 marzo scorso, depositata dalla Seconda Sezione, ha annullato il PEI che di fatto assegnava alla minore solo 18 ore, nonostante nel documento formale risultasse scritto 30. Il collegio ha condannato l’Amministrazione a garantire la copertura integrale, nominando un commissario ad acta in caso di inadempienza entro quindici giorni.
Il caso
La ricorrente, genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, ha impugnato il PEI redatto per l’anno scolastico 2025-2026 di un istituto scolastico in provincia di Caserta. Il documento indicava formalmente 30 ore di sostegno, ma l’assegnazione effettiva si fermava a 18 ore sulle 30 di frequenza settimanali.
Secondo la difesa della famiglia, quella differenza costituiva un “errore materiale” del PEI, censurabile davanti al giudice amministrativo. Il ricorso ha chiesto non solo l’annullamento del piano, ma anche l’accertamento del diritto della minore – definita dal giudice come soggetto “affetto da handicap in condizione di estrema gravità” – all’insegnante specializzato per l’intero orario.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l’Ambito Territoriale di Caserta si sono costituiti in giudizio senza svolgere difese sostanziali. L’Istituto non è invece comparso. Durante l’udienza camerale dell’11 marzo scorso, il collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione in forma semplificata ex articolo 60 del codice del processo amministrativo.
Dalla documentazione è emerso un passaggio decisivo: il dirigente scolastico aveva richiesto formalmente all’Ambito Territoriale di Caserta, già nel luglio 2025, “l’assegnazione dei posti in deroga pari a 30 ore settimanali”. La riduzione a 18 ore non dipendeva quindi da una scelta autonoma della scuola, ma da una decisione dell’ufficio territoriale.
Il GLO, nel verbale del 27 gennaio 2026, aveva già precisato che “un numero inferiore di ore ha compromesso la possibilità dell’alunna di raggiungere gli obiettivi fissati nel PEI”.
Le motivazioni del giudice
Il tribunale ha costruito la decisione su un impianto normativo e giurisprudenziale solido. La sentenza richiama il nuovo articolo 3 della legge 104 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 62 del 2024, che distingue tra “sostegno” (livello lieve o medio) e “sostegno intensivo” (livello elevato o molto elevato). Per la minore, la gravità della compromissione rientra in quest’ultima categoria, quella che richiede “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.
Il giudice ha fatto proprie due pronunce della Corte Costituzionale. La prima, la sentenza n. 80 del 2010, ha stabilito la possibilità di deroga agli organici predeterminati per legge, dichiarando incostituzionali i limiti massimi ai posti degli insegnanti di sostegno. La seconda, la sentenza n. 275 del 2016, ha ribadito che “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Più di recente, la Corte con sentenza n. 121 del 2025 ha chiarito che l’obbligo di copertura finanziaria di cui all’articolo 81 della Costituzione vincola il legislatore, non il giudice.
Sulla base di questi principi, il Tar ha accolto il ricorso dichiarando illegittima la condotta dell’Amministrazione. La motivazione è netta: il PEI era “formalmente corretto, ma disatteso nella sostanza”. Assegnare 18 ore invece delle 30 previste equivale, per il collegio, a violare il diritto costituzionalmente garantito della minore. Il dispositivo della sentenza accerta il diritto alla copertura integrale dell’orario di frequenza mediante insegnante di sostegno e annulla il PEI impugnato.
In concreto, per la famiglia della minore la sentenza significa che l’Amministrazione scolastica è obbligata a fornire un insegnante di sostegno per tutte le 30 ore di lezione settimanali. Il Ministero dell’Istruzione, se non ottempererà spontaneamente entro quindici giorni, subirà l’intervento sostitutivo del commissario, le cui spese resteranno a carico dell’amministrazione inadempiente. Il giudice ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in duemila euro in favore della ricorrente. La sentenza viene trasmessa, tra gli altri, alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, aprendo potenzialmente un fronte di responsabilità erariale per i funzionari coinvolti nella riduzione delle ore di sostegno.
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