Economia

La moglie è anaffettiva e immatura? Non basta per annullare le nozze

Non si può passare un colpo di spugna sulle nozze perché si è portata all’altare una donna immatura psichicamente e affettivamente. “Difetti” che non sono così gravi da essere considerati un «vizio psichico», il solo rilevante ai fini della nullità del matrimonio per l’ordinamento civile italiano.

La Cassazione ha così respinto il ricorso del marito che era stato invece accontentato dal Tribunale ecclesiastico interdiocesiano, che aveva “punito” l’inettitudine della donna a intendere i diritti e i doveri del matrimonio cristiano. Per il Foro canonico, la sposa era «affetta da immaturità psichica che si esprimeva in instabilità affettiva, egocentrismo, ansie, insicurezze, rigidità di carattere, diffidenza, scarsa tolleranza, carenza di realismo, con un influsso decisivo sul suo rapportarsi alla vita coniugale e familiare. E nelle sue conclusioni il perito non aveva dubbi sull’esistenza all’epoca delle nozze di una chiara ed evidente “immaturità psichica” e affettiva della donna, di natura psicogena, meglio descritta con la sua tipica sintomatologia nel testo, e originata come terreno di coltura ideale dallo squilibrio delle funzioni genitoriali respirato nel suo ambiente familiare».

L’orientamento della Corte d’appello

Se il Tribunale di primo grado si era fatto convincere, dando il via libera alla delibazione della sentenza adottata il base al diritto canonico, la Corte d’appello non ci sta e traduce il tutto con una diagnosi di «immaturità affettiva e psichica». Poco per integrare il deficit che, a fronte di una convivenza superiore ai tre anni, avrebbe permesso, in base all’articolo 120 del Codice civile, di annullare le nozze per incapacità di intendere e volere di uno dei due coniugi al momento del sì. Con un verdetto diverso, forse, ci sarebbero stati troppi matrimoni a rischio.


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