Decreto sicurezza, nel fermo preventivo i diritti non sono garantiti
Criticità sotto una pluralità di punti di vista. Da quelli strettamente organizzativi per gli uffici giudiziari al rispetto delle libertà fondamentali. Nel parere sul decreto sicurezza al voto del Csm il provvedimento, ora all’esame del Senato, è passato in esame per tutti i profili che incidono sull’amministrazione della giustizia.
Il fermo preventivo
Tra questi, l’introduzione del fermo di prevenzione: non c’è dubbio, mette nero su bianco il parere, che «l’accompagnamento del “fermato” negli uffici di polizia e il relativo trattenimento fino a dodici ore, comportando una coazione della persona a rimanere in un determinato luogo per un lasso di tempo apprezzabile, oltre a precludergli la possibilità di partecipare alla manifestazione (limitandone dunque le libertà costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero), integrano anche quella “mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere” (in tal senso cfr. sentenza Corte Costituzionale 2001 n. 105, a proposito del trattenimento dei migranti nei centri temporanei di accoglienza) e, dunque, una forma di “restrizione della libertà personale” ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Costituzione».
E allora andrebbero, a giudizio del Csm, almeno obblighi specifici di verbalizzazione e motivazione dell’operato della polizia giudiziaria per consentire al pubblico ministero di effettuare un effettivo controllo di legalità.
Suscettibile di possibili derive verso un modello di pericolosità svincolato da condotte concrete e ancora di più di frizioni con gli obblighi di rispetto dei diritti umani assunti dall’Italia è la previsione, troppo discrezionale, del «fondato motivo per ritenere» che il soggetto fermato possa porre in essere, nel corso della manifestazione, condotte di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Così «la disposizione di nuovo conio, pur rispondendo ad un’esigenza di prevenzione di disordini violenti causati nell’ambito delle manifestazioni pubbliche, si muove su un crinale costituzionalmente molto sensibile sicché, ai fini della relativa compatibilità con gli articoli 13, 17 e 21 della Costituzione e 5 della Cedu appare auspicabile che, in sede di conversione, si apportino le modifiche funzionali a conformare il nuovo istituto ai principi costituzionali e sovranazionali».
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