Graduatorie GPS 2026/28: requisiti di accesso, riserva, titoli e servizi, nuovo algoritmo [LO SPECIALE]

Graduatorie GPS 2026/28: la guida passo passo al testo normativo che per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 guiderà l’assegnazione delle supplenze, della riconferma dell’insegnante di sostegno su richiesta della famiglia, gli interpelli. Non ancora diffuse le date di presentazione della domanda.
Sommario
L’Ordinanza sarà valida per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
Disponibilità di posti e tipologia di supplenze
Al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario e incrementare l’entità oraria delle supplenze, tutte le disponibilità orarie che residuino e che non costituiscono posto intero o cattedra sono aggregate tra loro a livello territoriale per formare posti-orario, sulla base degli stessi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orarie esterne nella scuola secondaria, nei limiti dell’orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola.
È privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, aggregazioni con la maggior entità oraria possibile.
Titoli di accesso
Graduatorie per le supplenze
In ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all’attribuzione delle supplenze.
Le graduatorie saranno aggiornate sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate.
Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza.
Mancata presentazione della domanda: esclusione
Gli aspiranti già inseriti nel biennio precedente che:
- non presentano domanda di aggiornamento, trasferimento o permanenza e
- non partecipano alla procedura informatizzata per le supplenze 2026/2027
vengono esclusi dalle GPS e dalle graduatorie di istituto collegate per tutto il periodo di validità delle graduatorie.
Dichiarazione del servizio non ancora completato
Per chi, alla scadenza della domanda, non ha ancora maturato l’intera annualità di servizio:
- è possibile indicare la data futura di scadenza del contratto in corso;
- il servizio svolto dopo la data della domanda verrà valutato solo se l’aspirante conferma il reale svolgimento tramite un’apposita istanza;
- se la conferma non viene inviata, il servizio viene valutato solo fino alla data di presentazione della domanda.
Rapporti tra GAE, GPS e I fascia delle graduatorie di istituto
Per i docenti inseriti a pieno titolo nelle GAE che chiedono l’inclusione nelle GPS:
- la provincia scelta per le GPS deve essere la stessa per:
- la I fascia delle graduatorie di istituto;
- la II e III fascia delle graduatorie di istituto.
Limitazione sull’inserimento in GPS
- Se la provincia scelta per le GPS coincide con quella di inserimento in GAE, non ci si può iscrivere in GPS per le stesse classi di concorso/posti per cui si è già in GAE a pieno titolo;
- Eccezione: questa limitazione non si applica a chi è presente in GAE con riserva “S” (ricorso o titolo in via di conseguimento).
Rideterminazione del punteggio nel rinnovo delle graduatorie
In fase di aggiornamento delle GPS:
- Il punteggio già attribuito per il biennio 2024/2025–2025/2026 viene:
- rideterminato sulla base delle nuove tabelle;
- considerando anche eventuali rettifiche fatte dalle scuole.
- In caso di domanda di aggiornamento, al punteggio rideterminato si aggiungono:
- i nuovi titoli e servizi maturati dopo il 24 giugno 2024 e fino alla scadenza della nuova domanda;
- oppure titoli già posseduti in passato ma non dichiarati entro il 24 giugno 2024.
Elenchi aggiuntivi (DM 26/2025)
Con la cessazione degli elenchi aggiuntivi istituiti con DM 26/2025, gli aspiranti inseriti in tali elenchi devono, all’atto dell’aggiornamento delle GPS, presentare domanda di nuovo inserimento in I fascia.
Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64
Hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella prima fascia delle GPS:
- i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente.
Nella seconda fascia delle GPS:
- i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente.
Classi di concorso ad esaurimento
Alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso possono fare domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2024/2025-2025/2026:
- A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
- A-76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
- A-86: Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
- B-01 Attività pratiche speciali;
- B-29 Gabinetto fisioterapico;
- B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
- B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
- B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
- B-33 Assistente di Laboratorio.
Non sono ammessi nuovi inserimenti.
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande e all’atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, debbono possedere i requisiti generali di ammissione.
Le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti stipulano ciascun contratto di lavoro a tempo determinato accertano, all’atto della sottoscrizione:
- il possesso dei requisiti generali;
- l’assenza delle condizioni ostative.
Domanda di partecipazione
Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle classi di concorso/posti di insegnamento e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti, e per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti previsti.
Gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
Le date di presentazione della domanda saranno stabilite dal Ministero. Al momento la data indicativa è “febbraio”, m non ci sono ancora indicazioni.
ATTENZIONE:
- il titolo di accesso alla seconda fascia deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda (no riserva);
- il titolo di accesso alla prima fascia deve essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda oppure l’aspirante può richiedere l’inserimento con riserva (sia posto comune che sostegno).*
Il termine ultimo per conseguire il titolo sarà il 30 giugno 2026.
Lo scioglimento della riserva è a cura dell’aspirante (non in automatico) con domanda da presentare tramite “istanze online” dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026.
*titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento.
- occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.
L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.
Riserva legge 68/99
I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.
Valutazione dei titoli
Gli aspiranti docenti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli, che saranno indicati negli allegati.
Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico.
I titoli artistici e professionali, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.
Valutazione dei titoli
- Gli Uffici Scolastici valutano i titoli dichiarati dagli aspiranti nelle GPS;
- La valutazione può essere delegata a scuole polo, per evitare differenze di giudizio tra province e classi di concorso.
Rettifiche e esclusioni
- Se emerge una differenza tra titoli dichiarati e titoli realmente posseduti, l’Ufficio Scolastico:
- corregge il punteggio, oppure
- esclude il candidato dalla graduatoria.
Controlli successivi alla stipula del primo contratto
Dopo l’approvazione delle graduatorie:
- La scuola in cui l’aspirante firma il primo contratto deve:
- avviare i controlli sui titoli dichiarati entro 3 giorni lavorativi;
- verificare tutti gli elementi inseriti nella domanda.
Esito dei controlli – caso positivo
Entro 3 giorni dal termine della verifica:
- Se tutto è corretto:
- la scuola comunica l’esito positivo all’UST e all’interessato;
- l’UST convalida definitivamente i dati nel sistema.
- I titoli convalidati diventano:
- definitivamente validi per futuri aggiornamenti GPS;
- utilizzabili per costruire l’anagrafe nazionale del personale docente.
Esito dei controlli – caso negativo
Entro lo stesso termine:
- Se emergono irregolarità:
- la scuola segnala all’UST per:
- esclusione dalle graduatorie (secondo art. 7, commi 7–9), oppure
- correzione del punteggio e della posizione in graduatoria;
- l’interessato viene informato.
- la scuola segnala all’UST per:
- Il dirigente scolastico che svolge i controlli mantiene la responsabilità di valutare eventuali profili di responsabilità penale (art. 76 DPR 445/2000);
- L’Ufficio Scolastico coordina tutte le operazioni e le relative tempistiche.
Effetti del servizio svolto con dichiarazioni non veritiere
Se le dichiarazioni risultano false o non corrette, il dirigente scolastico:
- dichiara il servizio prestato come:
- “prestato di fatto e non di diritto”;
quindi: - il servizio non compare negli attestati di servizio;
- non attribuisce punteggio;
- non vale per anzianità, carriera o progressione;
- restano applicabili eventuali sanzioni penali o amministrative.
- “prestato di fatto e non di diritto”;
Pubblicazione delle graduatorie – Ricorsi
Le GPS saranno pubblicate sui siti degli Uffici Scolastici.
Le graduatorie di istituto all’albo di ciascuna istituzione scolastica per gli insegnamenti impartiti.
È ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, e ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
Elenco aggiuntivo alle GPS
È previsto dall’Ordinanza ma non ci sarà per il 2026/27, solo per il 2027/28. Si tratta dell’elenco che comprenderà chi acquisirà l’abilitazione dopo la chiusura delle domande per le GPS.
Graduatorie di istituto
Ai fini del conferimento delle supplenze, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:
- la prima fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia;
- la terza fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia.
La scelta delle sedi è vincolata alla provincia d’iscrizione in GPS e viene effettuata contestualmente alla domanda GPS.
I soggetti inseriti nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze indicano sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
Per gli aspiranti docenti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS.
Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di due circoli didattici e cinque istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS, l’aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni ed è collocato in un elenco aggiuntivo da utilizzare dopo lo scorrimento della seconda fascia e in via prioritaria rispetto alla terza delle relative graduatorie di istituto; gli aspiranti docenti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione o di abilitazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.
Come funziona algoritmo per supplenze al 31 agosto e 30 giugno
Le operazioni di conferimento delle supplenze sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Per partecipare alle supplenze si renderà necessario presentare un’ulteriore domanda, in estate, cosiddetta delle “max 150 preferenze”. Il Ministero emanerà un apposito avviso.
Chi non presenta domanda rinuncia alle supplenze da GAE e GPS.
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo online.
Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti docenti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. Al fine dell’attivazione della procedura, gli uffici comunicano a ciascuna scuola per quali classi di concorso/tipologie di posto siano esauriti gli aspiranti a livello provinciale.
Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, distintamente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, con le seguenti specificazioni:
- per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti docenti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
- per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti docenti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi alle GAE e nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
L’algoritmo torna indietro
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.
Gli aspiranti docenti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Completamento orario
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario:
- esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento;
- fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;
- tramite altre supplenze correlate ai posti a orario non intero.
Al personale destinatario dei contratti che ne faccia richiesta può essere consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni.
Riconferma supplente su posto sostegno
Entro il 31 maggio il dirigente scolastico:
- acquisisce la richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia;
- poi valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo;
- ne comunica l’esito all’Ufficio scolastico, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno dell’anno corrente.
Ecco come funziona la riconferma del docente di sostegno [LO SPECIALE]
Le supplenze brevi e temporanee: max ultimo giorno di lezione
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
- parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario della presente ordinanza;
- totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
Completamento dell’orario per supplenti con orario non intero
Diritto al completamento
Un docente che riceve una supplenza con orario non completo mantiene il diritto a ottenere un completamento di orario, purché:
- avvenga nella stessa provincia;
- si raggiunga l’orario massimo obbligatorio previsto per il personale di ruolo;
- il completamento avvenga tramite altre supplenze a orario non intero.
Il completamento può avvenire anche tramite frazionamento delle disponibilità di ore, purché resti:
- unitario l’insegnamento per la stessa classe di concorso;
- unitario l’insegnamento di sostegno;
- compatibile l’orario complessivo.
Modalità del completamento
Il completamento può avvenire tramite più contratti contemporanei, ma solo se:
- si tratta di insegnamenti per cui l’orario obbligatorio è omogeneo (cioè con lo stesso monte ore settimanale previsto per il ruolo).
Per la scuola secondaria
Il docente può completare l’orario:
- con ore della stessa classe di concorso;
- oppure con ore di diverse classi di concorso.
Limiti territoriali:
- massimo tre sedi scolastiche;
- massimo due comuni;
- con rispetto della facile raggiungibilità.
Per infanzia e primaria
Si applicano gli stessi limiti:
max 3 sedi, max 2 comuni.
Scuole statali e non statali
Il completamento può avvenire anche tra scuole statali e non statali, con ripartizione dei relativi costi tra gli istituti.
Cumulo di diversi tipi di prestazione lavorativa
È possibile svolgere diverse tipologie di incarichi nello stesso anno scolastico, ma non in contemporanea.
Supplenze da interpelli
Quando le graduatorie di istituto risultano esaurite:
- Le scuole pubblicano sul proprio sito avvisi di ricerca di docenti con:
- abilitazione (o specializzazione sul sostegno);
- oppure, se non disponibili, il titolo di studio minimo richiesto.
- Gli avvisi vengono inviati anche all’Ufficio Scolastico Territoriale, che li pubblica sul proprio sito.
- Non possono partecipare a questa procedura i docenti già destinatari di un contratto a tempo determinato.
- I contratti stipulati tramite questa modalità:
- sono a tempo determinato;
- e sono soggetti a tutte le regole e i vincoli dell’ordinanza, compreso l’art. 15 (ad es. divieti di rinuncia, sanzioni, ecc.).
Rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono: ecco le sanzioni
Sanzioni per supplenze da GAE o GPS
a) Rinuncia o mancata presa di servizio
Se il docente:
- rinuncia alla supplenza assegnata;
oppure - non prende servizio entro il termine stabilito.
perde la possibilità di ricevere supplenze:
- da GAE
- da GPS
- da graduatorie di istituto (in caso di esaurimento GAE/GPS)
- da interpello
per tutte le classi di concorso e tutti i posti, per il biennio.
b) Abbandono del servizio
Se il docente abbandona la supplenza:
- perde la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza (tutte le classi e tutti i gradi) per tutta la durata delle graduatorie.
Sanzioni in caso di supplenze da graduatorie di istituto
a) Rinuncia
La rinuncia a una:
- proposta contrattuale
- proroga
- conferma (anche per completamento)
causa diverse conseguenze solo se il docente non ha già accettato un’altra supplenza.
Posto comune
Per chi non ha già un’altra supplenza:
- perdita della possibilità di avere supplenze dalla specifica GI;
- per quell’insegnamento e per il relativo sostegno;
- solo per l’anno scolastico in corso.
Posto di sostegno (per specializzati)
Per chi non ha già un’altra supplenza:
- perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica GI;
- per quel posto di sostegno e per tutte le classi/posti dello stesso grado;
- per l’intero anno scolastico.
Equiparazioni
La mancata risposta o la mancata presa di servizio dopo accettazione = rinuncia esplicita.
b) Abbandono del servizio
L’abbandono comporta:
- esclusione da tutte le graduatorie (GI, GPS, GAE);
- per tutte le classi/posti e gradi;
- per tutta la durata delle graduatorie.
Possibilità di lasciare una supplenza
Il docente può lasciare una supplenza per accettarne una migliore (con le modalità previste).
In questo caso non scattano sanzioni.
Se invece il docente non esercita questa facoltà, e mantiene l’incarico, non subisce penalizzazioni.
Casi di depennamento per provvedimenti disciplinari (Es. falsità documentali, condotte gravi → elenco ipotesi)
- Depennamento totale da:
- GAE
- GPS
- Graduatorie di istituto
- Con effetti su tutte le classi di concorso/tipologie di posto.
Commi c) e d)
Es. inidoneità o dispensa per cause specifiche
- Esclusione solo per la classe di concorso/posto interessato dal provvedimento.
Effetti sul contratto
Il contratto eventualmente già in essere viene risolto.
- Il servizio già svolto viene dichiarato:
- non valido ai fini giuridici;
- quindi non utile per punteggio, anzianità o carriera.
Come si valuta il servizio
Dichiarazione dei servizi e limite dei 12 punti
- Ogni servizio può essere dichiarato una sola volta, per ciascuna GPS, come:
- servizio specifico (stessa classe/tipo di posto),
- oppure servizio aspecifico (altra classe/tipo/ordine di scuola).
- Limite massimo: ogni anno scolastico può produrre max 12 punti totali per GPS.
Servizio aspecifico
È il servizio svolto su altra classe di concorso, tipo di posto o grado, come definito dalle tabelle di valutazione.
Servizi relativi a classi di concorso accorpate
Dal 2024/2025, se due classi di concorso sono state accorpate (DM 255/2023):
- il servizio svolto su una vale come specifico anche per l’altra della stessa aggregazione.
IRC e alternativa alla religione
Il servizio di:
- insegnamento della religione cattolica (IRC)
- attività alternative alla religione
- è sempre valutato come servizio aspecifico.
Servizi con contratti atipici nelle paritarie/CFP
- I servizi svolti con contratti non da lavoro dipendente (contratti atipici):
- nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale
- su insegnamenti curricolari o sostegno
- sono valutati come se fossero contratti da dipendenti, cioè integralmente per il periodo svolto.
Servizi ante 2000 in scuole non statali riconosciute
Il servizio svolto prima del 2000 in:
- scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate
- primaria parificata
- infanzia pareggiata
- scuole non paritarie inserite negli albi regionali
- → è valutato alla metà del punteggio previsto (sia specifico sia aspecifico).
Servizio nelle scuole slovene e croate di lingua italiana
Il servizio svolto dagli italiani in scuole con lingua d’insegnamento italiana in Slovenia o Croazia
- vale come il servizio corrispondente in Italia;
- previa certificazione dell’autorità consolare e degli UST competenti (Trieste, Udine, Gorizia).
Servizio militare, sostitutivo o civile
Il servizio di leva o servizio sostitutivo:
- è interamente valutabile, solo se svolto in costanza di nomina (cioè mentre si aveva un contratto scolastico).
Servizio derivante da nomine poi annullate in tribunale
Se un docente ha ottenuto una nomina (TD o TI) tramite provvedimenti giudiziari poi annullati, il servizio comunque:
- è valutabile ai soli fini del punteggio;
- nelle GPS e nelle graduatorie di istituto;
- per garantire uniformità di trattamento nazionale.
Risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento?
Source link




