Economia

Ultima chiamata per la cedolare secca sugli affitti commerciali

La legge delega per la riforma fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale esattamente tre anni fa, il 14 agosto del 2023, prevede all’articolo 5, tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, «per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione».

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

In passato, un regime come quello indicato nella riforma fiscale venne introdotto con la legge di Bilancio per il 2019. Prevedeva che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi), di superficie fino a 600 metri quadrati, e le relative pertinenze locate congiuntamente, potesse, in alternativa rispetto al regime ordinario Irpef, essere assoggettato a cedolare secca, con aliquota del 21 per cento.

Una misura da implementare

La prossima sarà, verosimilmente, l’ultima legge di Bilancio che sarà varata dal Governo e dalla maggioranza che hanno introdotto nella legge delega per la riforma fiscale, in molte parti già attuata, l’estensione della flat tax sugli affitti, che sulle locazioni abitative è in vigore da ormai più di quindici anni. Si tratta, quindi, dell’ultima occasione per rispettare un impegno assunto in forma più che ufficiale.

L’attesa di questa misura è notevole sia tra le fila dei proprietari di immobili, sia tra quelle di commercianti e artigiani. L’unità di intenti fra due categorie contrapposte sul piano contrattuale – locatori gli uni, conduttori gli altri – è spiegata dalla comune consapevolezza che l’elevata tassazione sui proprietari contribuisca considerevolmente a ostacolare l’incontro fra domanda e offerta di locali.

È evidente, infatti, che in sede di determinazione del canone, non possa non giocare un ruolo decisivo la presenza di almeno cinque imposte a cadenza annuale che gravano sul canone stesso o comunque sull’immobile: l’Irpef, l’addizionale regionale Irpef, l’addizionale comunale Irpef, l’imposta di registro, l’Imu. Ed è altrettanto chiaro che, complice anche l’ingessatura delle regole contrattuali della legge del 1978, sia impossibile concordare canoni accessibili che siano in grado di dimostrarsi sostenibili per 12 o 18 anni: tale essendo la durata obbligatoria dei contratti, a seconda delle varie attività economiche svolte, resa poi di fatto infinita a causa dell’obbligo per il proprietario di corrispondere all’inquilino, in caso di chiusura del contratto su propria iniziativa, ben 18 o 21 mensilità di canone (a titolo di «indennità per la perdita di avviamento», istituto preistorico ma ancora vigente).


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »