Lecito restituire i finanziamenti dei soci se c’è un credito effettivo
Ovviamente non basta la semplice denominazione «finanziamento soci». La mera presenza in bilancio di una voce «debiti verso soci per finanziamenti» è di cert0 un elemento rilevante, ma la qualificazione dell’operazione richiede di ricostruire il rapporto sottostante.
Effettivo versamento e sua natura
La Cassazione nella citata sentenza n. 31401/2026 evidenzia l’esigenza di verificare concretamente se il versamento sia effettivamente avvenuto e quale ne sia la natura.
L’accertamento dovrebbe, in concreto, concentrarsi sulla tracciabilità finanziaria del versamento, sulla sua contabilizzazione, sulla documentazione societaria disponibile, sulla permanenza del debito nei bilanci successivi e, più in generale, sulla coerenza tra la rappresentazione contabile e l’effettivo rapporto economico intercorso tra socio e società.
La restituzione non integra distrazione
Il diritto alla restituzione da parte del socio esclude che il pagamento possa essere considerato, per ciò solo, una distrazione.
Ma ovviamente, tale circostanza, non rende in automatico penalmente irrilevante il rimborso. In sostanza occorre prima stabilire se il socio sia realmente creditore della società; successivamente se le modalità e il momento del pagamento possano assumere carattere preferenziale.
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