Calabria

Trasversale delle Serre, la Corte dei Conti assolve l’ingegnere De Sarro



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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Calabria, ha rigettato l’azione di responsabilità erariale nei confronti dell’ingegnere Vincenzo De Sarro, difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri del Foro di Catanzaro. La vicenda riguardava le attività inerenti alla direzione lavori di un tratto della Trasversale delle Serre, relativo al tronco IV e IV bis compreso tra i comuni di Argusto e Serra San Bruno.

La Procura contabile contestava a De Sarro un danno erariale quantificato in circa 4 milioni di euro, nell’ambito di un procedimento complessivo da oltre 18 milioni e mezzo attribuito anche ad altri tre tecnici.

Le contestazioni della Procura

Secondo l’accusa, durante l’esecuzione dell’opera si sarebbe fatto ricorso a mediazioni economiche e a una gestione finanziaria che avrebbe portato al superamento dei termini contrattuali, con una modifica sostanziale dei contenuti originari degli accordi tra le parti.

Da qui le contestazioni relative a varianti in corso d’opera, proroghe e differimenti nell’esecuzione dei lavori, ritenuti in parte addebitabili ai soggetti coinvolti nell’azione della Procura.

La scelta di procedere con varianti e accordi bonari, anziché con il riappalto dell’opera, sarebbe stata inoltre collegata, secondo l’impostazione accusatoria, alla mancanza di segnalazioni motivate da parte del Rup e del direttore dei lavori.

La decisione della Corte

La Corte dei Conti, a fronte delle contestazioni formulate dalla difesa, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio affidata al presidente dell’Ordine degli ingegneri di Catanzaro, l’ingegnere Cuffaro.

Alla luce della perizia depositata, condivisa dai giudici contabili, è stata accertata «la correttezza dell’operato dell’ingegner De Sarro», rilevando inoltre che «alcun rilievo può essergli mosso con riguardo alla predisposizione delle due perizie di variante tecniche e suppletive, attesa la legittimità ed utilità delle stesse ed alla proroga del termine di ultimazione dei lavori».

La Corte ha inoltre evidenziato che il tecnico «ha trasmesso all’Ufficio legale compartimentale Anas una dettagliata relazione contenente l’indicazione dei soggetti ritenuti responsabili delle criticità che avevano influito negativamente sull’andamento dei lavori, sollecitando l’attivazione di un contenzioso attivo», senza ricevere riscontro.

La Sezione calabrese della Corte dei Conti ha quindi rigettato tutte le domande formulate dalla Procura, disponendo anche la condanna alle spese di lite a carico dell’Anas.


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