Piemonte

Roggero e la legittima difesa: cosa dice la sentenza e perché la politica vuole cambiare le regole

Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere inseguito e ucciso due rapinatori durante la fuga, quando il pericolo “era già cessato” continua a dividere l’opinione pubblica e la politica. Mentre la Corte d’Assise d’Appello di Torino, con la sentenza depositata il 3 dicembre 2025 e confermata qualche giorno fa dalla Cassazione, ha ribadito l’assenza di legittima difesa – configurando l’azione come omicidio volontario – la politica torna a discutere di unanuova proposta di legge volta ad ampliare le maglie sul tema. Il Carroccio vorrebbe infatti modificare la legge sulla legittima difesa. Come? “In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione è non punibile, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. Ma per le opposizioni si tratterebbe di legittimare la “vendetta”. Questo solleva una domanda di fondo: è possibile (e opportuno) codificare la “difesa legittima” in modo tale da giustificare reazioni che avvengono dopo che la minaccia è cessata?

La sentenza Roggero: il tempo come confine invalicabile

Secondo la pronuncia torinese il punto di non ritorno è la fine dell’azione aggressiva. Quando Roggero ha imbracciato la pistola ed è uscito dal negozio, i rapinatori avevano già abbandonato i locali e si stavano dileguando. In quel momento, la “minaccia attuale” – presupposto cardine dell’attuale articolo del codice penale – era evaporata.

I giudici sono stati chiari: non è legittima difesa il diritto di inseguire, colpire o “giustiziare” chi si sta allontanando, anche se l’offesa (la rapina) è stata grave e ingiusta. La sentenza smonta la narrazione della “difesa del lavoro” o dell’istinto di protezione, riportando il fatto nel perimetro della responsabilità penale individuale. L’azione è stata definita lucida, non dettata da un’alterazione psichica, ma da una scelta consapevole che ha trasformato la vittima di un reato in un autore di un crimine ben più grave. “Il respingimento dell’intruso – si legge – può essere giustificato solo se sia in corso di svolgimento un attacco o il pericolo di un’aggressione, all’altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano e la difesa armata sia necessaria”.

Inoltre i giudici scrivono che anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 36 del 2019 che ha reso la legittima difesa “sempre” proporzionata all’offesa se si agisce in casa o sul luogo di lavoro “l’uso di un’arma può essere ritenuto reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si è illecitamente introdotto, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale, l’impiego dell’arma sia necessario a difendere l’incolumità propria o altrui ovvero i beni, non siano praticabili altre condotte lecite e meno lesive, con specifico riferimento alle aggressioni ai beni patrimoniali ricorra un pericolo di aggressione personale”. Ma nel caso di Roggero, chiariscono i giudici, lui ha agito quando l’aggressione era totalmente conclusa.

La politica: verso la “legittima difesa allargata”?

Il dibattito politico spinge in direzione opposta. La nuova proposta di legge tenta di estendere il concetto di “pericolo attuale”, provando a includere non solo l’aggressione in corso, ma anche la fase immediatamente successiva, quella del recupero dei beni o della fuga dei malviventi.

L’obiettivo è chiaro: tutelare chi reagisce sotto stress. Tuttavia, il rischio costituzionale e giuridico è altissimo. Spostare il confine della legittima difesa significa delegare al privato cittadino un potere punitivo che dovrebbe spettare esclusivamente allo Stato. Se il “difensore” può diventare un “giustiziere” senza temere conseguenze penali, lo Stato di diritto arretra in favore di una giustizia privata potenzialmente arbitraria e violenta. Ma sarebbe molto difficile conciliare una legge del genere con i principi di ragionevolezza, di tutela della vita e di funzione esclusivamente difensiva della legittima difesa ricavabili dalla Costituzione e dalla giurisprudenza. Di fatto – se questa legge fosse stata in vigore – Roggero non sarebbe stato condannato. E dunque Salvini che è andato già due volte di fila a trovarlo in carcere spinge sul tema.

Caso Roggero, l’opinione pubblica

Caso Roggero, Salvini con la maglia “grazia subito”: “Ampliare legittima difesa fuori dalle case”



Perché, nonostante le sentenze, una parte consistente dell’opinione pubblica continua a vedere in Roggero un uomo vittima di un sistema ingiusto? La risposta probabilmente risiede nel senso di insicurezza diffuso. Il cittadino percepisce lo Stato come assente, quando il commerciante subisce una rapina, la “reazione” diventa per molti l’unico modo per ristabilire giustizia: è quello che si evince dai tantissimi commenti lasciati sotto ai post in cui si discute del caso Roggero.

Tuttavia – chiariscono le opposizioni – la legge non può essere scritta “sulla base della pancia del Paese”, né può trasformarsi in uno strumento di legittimazione della vendetta privata


Source link

articoli Correlati

Back to top button
Translate »