Marche

respinto il ricorso sul marchio «Icons by Icons» della Design Week

FERMO «Icons by Icons» può restare dov’è. Il Tribunale delle Imprese di Ancona ha respinto il ricorso con cui la società napoletana, titolare del marchio registrato «Icon», chiedeva di bloccare il progetto lanciato da Tod’s durante la Milano Design Week 2026, sostenendo che quella denominazione violasse i propri diritti e generasse confusione tra i consumatori.

Il divieto

L’azienda aveva chiesto un provvedimento d’urgenza: vietare l’utilizzo della dicitura «Icons by Icons», ritirare i prodotti dal commercio, eliminare ogni riferimento dal sito e dai social e fissare una penale di mille euro per ogni futura violazione. Secondo la sua ricostruzione, il termine utilizzato da Tod’s riproduceva il cuore del proprio marchio registrato per abbigliamento, calzature e accessori.

L’uso del plurale «Icons» e della formula «by Icons», a suo dire, non bastava a distinguere i segni e poteva indurre il pubblico a ritenere esistente una collaborazione tra le due aziende. Tod’s ha invece sostenuto che «Icons by Icons» non fosse un marchio, ma soltanto il titolo del progetto presentato alla Design Week. La collezione, composta da quattro versioni in edizione limitata del mocassino Gommino reinterpretato da altrettanti designer, era commercializzata esclusivamente con i marchi Tod’s e Gommino.

Una tesi condivisa dal giudice Gabriella Pompetti. Nella sentenza si osserva che la dicitura identifica il progetto culturale e non il marchio delle calzature, chiaramente contraddistinte dai segni Tod’s e Gommino. Per questo il consumatore non può essere tratto in inganno sull’origine dei prodotti. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 21 del Codice della proprietà industriale, ricordando che un marchio altrui può essere utilizzato in funzione descrittiva quando ciò avvenga secondo correttezza professionale e senza creare confusione.

La sentenza

Nella sentenza si evidenzia anche come la parola «icon» sia ormai di uso comune nel linguaggio della moda per indicare prodotti simbolo di un marchio e ricorda che Tod’s aveva già utilizzato il termine nel 2018 con il progetto «Unexpected Icons». Escluse quindi la contraffazione, la concorrenza sleale e l’appropriazione dei pregi altrui. Il ricorso è stato respinto e la società ricorrente condannata a rifondere a Tod’s 3.645 euro di spese legali, oltre accessori. Respinta invece la richiesta della maison di una condanna per lite temeraria: l’azione è stata ritenuta infondata, ma non promossa con malafede o colpa grave.




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