Economia

Promosse le modalità di calcolo delle accise sulle sigarette, no ai risarcimenti

Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Italian Tobacco Manufacturing e Manifattura Italiana Tabacco e ribadisce la legittimità delle disposizionisulle modalità di calcolo delle accise sul prezzo di vendita al pubblicodelle sigarette. Risarcimenti esclusi, dunque,per le piccole società italiane che operano nel mercato della produzione e della commercializzazione delle “bionde”. I giudici amministrativi hanno così chiuso un contenzioso durato sei anni tra Italian Tobacco Manufacturing e Manifattura Italiana Tabacco e l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al centro della contesa, sulla quale è intervenuta due volte la Corte costituzionale, ilmeccanismo di calcolo dell’Onere fiscale minimo (Ofm).

Esclusa la distorsione della concorrenza

La vicenda prende le mosse da un ricorso amministrativo per contestare il provvedimento del 13 gennaio 2020 che ha determinato le modalità di calcolo delle accise sulle sigarette,considerate gravemente distorsive della concorrenza. Le regole fissate si collocano, infatti, all’interno di un mercato caratterizzato dalla presenza di pochi grandi operatori, che occupano una quota pari al 90% e che producono e vendono ogni tipologia di sigaretta, e dalla presenza di operatori economici di minori dimensioni che agiscono nella restante e minoritaria quota di mercato. Con motivi aggiunti proposti nel corso del procedimento, le ricorrenti hanno impugnato anche i successivi provvedimenti che hanno reiterato il meccanismo di calcolo censurato in prima battuta.

Nessun risarcimento ai piccoli operatori

Per due volte il Tar, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le censure e le questioni sollevate e implicate dal ricorso, ha rimesso al vaglio della Consulta la questione di legittimità costituzionale della disciplina sull’«onere fiscale minimo». E per due volte il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili i dubbi di contrasto con la Carta. All’inizio dell’anno, Italian Tobacco Manufacturing e Manifattura Italiana Tabacco hanno proposto domanda dirisarcimento del danno. Il Tar, nel ribadire la legittimità costituzionale delle disposizioni ha affermato «la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che, in applicazione del quadro normativo vigente, ha determinato l’ammontare degli oneri dovuti in assenza di qualsivoglia apprezzamento di carattere discrezionale, essendo nella fattispecie configurabile l’esercizio di un potere amministrativo di natura vincolata».

Per questa ragione, «non può in alcun modo configurarsi una responsabilità risarcitoria… difettando in primo luogo il presupposto della condotta illecita, posto che l’atto impugnato risulta conforme alla legge, e mancando, altresì, lelemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, la quale si è limitata a dare puntuale e doverosa attuazione a una disciplina normativa vigente e vincolante».


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