Basilicata

Potenza, vento di rimborsi dalla Provincia alle ditte eoliche

Sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole all’ente: la Provincia di Potenza dovrà emettere rimborsi a due ditte eoliche


POTENZA – La Provincia di Potenza rimborsa due società dell’eolico dopo la sconfitta davanti al Consiglio di Stato: con una determina del Settore finanziario sono stati liquidati 107.017 euro a favore di due imprese del settore, per somme versate e non dovute negli anni 2021 e 2022 sul Canone unico patrimoniale. È il primo effetto concreto delle sentenze con cui i giudici amministrativi hanno bocciato la decisione dell’ente di applicare tariffe molto più alte ai cavidotti interrati utilizzati per collegare gli impianti di produzione di energia rinnovabile alla rete nazionale.

LA VICENDA

Nel provvedimento firmato il 22 aprile, la Provincia riconosce espressamente di doversi adeguare alle decisioni del Consiglio di Stato – in particolare alle sentenze numero 9447, 9478 e 9490 del 2025 – e dispone il rimborso di 53.814 euro alla società Edpr Villa Galla srl e di 53.203,40 euro alla società Edp Renewables Italia srl.

Le aziende avevano chiesto la restituzione delle somme pagate in base al regolamento provinciale poi dichiarato illegittimo. La vicenda ruota attorno a una questione apparentemente tecnica ma in realtà molto semplice: quanto devono pagare le società energetiche per occupare il sottosuolo pubblico con i cavi che trasportano l’energia prodotta dagli aerogeneratori?
Dal 2021 la legge statale sul Canone unico patrimoniale prevede un regime particolare per le infrastrutture che servono ai pubblici servizi a rete come acqua, gas, telecomunicazioni ed energia elettrica. In questi casi il legislatore ha stabilito che il canone non si calcoli con il metodo ordinario, cioè sulla superficie occupata, ma con una formula agevolata che porta, nei casi come questo, a un importo forfettario annuo di 800 euro.

La Provincia di Potenza aveva però scelto una strada diversa: sostenendo di dover difendere il proprio gettito, aveva approvato una modifica regolamentare che per i produttori privati di energia da fonti rinnovabili faceva salire il canone fino a 7,50 euro per metro quadrato di occupazione, moltiplicando di fatto l’importo dovuto. Tradotto: non più poche centinaia di euro l’anno, ma richieste che arrivavano a decine di migliaia di euro per ciascuna concessione di sottosuolo.

L’adeguamento a una sentenza

L’aspetto per certi versi paradossale è che per giustificare questo aumento la Provincia aveva addotto l’adeguamento a una sentenza chiarificatrice del Consiglio di Stato. Lo stesso organo che ha decretato l’illegittimità della scelta dell’ente.
Le società hanno impugnato quella scelta davanti ai giudici amministrativi, sostenendo che la Provincia non potesse seguire un criterio diverso da quello fissato dalla legge nazionale. IL Tar ha dato ragione alle ricorrenti, e dalla Provincia hanno fatto ricorso. Fino alle sentenze del Consiglio di Stato.

Citiamo la numero 9447/2025 come esempio. I giudici hanno chiarito un principio decisivo: anche chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili svolge un’attività strettamente collegata a un servizio pubblico essenziale, perché la produzione è il primo anello della filiera che porta l’elettricità fino agli utenti finali. Questo il ragionamento del Consiglio di Stato: senza la produzione non esistono trasmissione, distribuzione e fornitura; dunque i cavidotti che portano l’energia dagli impianti eolici alla rete nazionale sono “direttamente funzionali al servizio a rete” e devono rientrare nel regime agevolato previsto dal legislatore.

LA SENTENZA

La sentenza lo spiega con un’immagine molto concreta: il sistema elettrico nazionale è una rete unica integrata, composta da fasi inseparabili. La produzione non è un’attività estranea o meramente commerciale, ma una parte necessaria del servizio energetico pubblico. Per questo il canone dovuto resta quello fisso di 800 euro e non può essere trasformato da Province e Comuni in una tariffa ordinaria calcolata a superficie.

Il Consiglio di Stato respinge anche l’argomento economico usato dall’ente del Potentino – cioè la perdita di introiti per l’ente – affermando che il principio di «invarianza del gettito» non autorizza le amministrazioni locali a cancellare una disciplina speciale voluta dal Parlamento solo per incassare di più. In sostanza: l’autonomia finanziaria degli enti locali ha un limite, e quel limite è la legge statale.

Dietro il contenzioso tributario c’è anche un tema più ampio. Secondo l’alta corte, il canone ridotto risponde a una precisa scelta legislativa di favore verso le opere funzionali alla produzione di energia rinnovabile, rientrando nel potere statale di incentivare attività connesse alla transizione energetica. Applicare canoni molto elevati ai collegamenti sotterranei degli impianti eolici significherebbe, seguendo questo ragionamento, aumentare i costi di accesso alla rete e frenare investimenti che il legislatore invece vuole facilitare.


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