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Perché dichiarare impignorabili i contributi pubblici alla cultura è una decisione storica

La decisione è storica: per la prima volta un tribunale ha deciso che i contributi pubblici alla cultura non possono essere pignorati. La decisione scaturisce da un ricorso che un ente del terzo settore ha presentato contro il Ministero della Cultura e l’Agenzia delle Entrate, che la Giudice Giulia Messina, della III Sezione del Tribunale di Roma, ha accolto.

Nel giugno del 2025, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (Ader-R) aveva pignorato un contributo che il Ministero della Cultura stava pagando all’ente, a seguito di una verifica della correttezza tributaria del beneficiario: si tratta della prassi prevista dall’art. 48-bis del Dpr 602 del 1973, che impone che ogni pagamento superiore a 5.000 euro, da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione, debba essere preceduto dalla verifica presso l’Agenzia delle Entrate. Dal dicembre del 2008, però, l’allora Ragioniere Generale dello Stato Mario Canzio comunicò al Ministero della Cultura che gli operatori del settore dello spettacolo, e quindi del sistema culturale, non dovevano essere sottoposti a questa verifica, a fronte del preminente interesse pubblico a sostenere e sviluppare le attività culturali. Questa prassi – una vera e propria deroga, sulla base del principio dell’ “eccezione culturale” – è stata pacificamente seguita per quasi vent’anni.

Nel marzo del 2015, una dirigente dell’Ufficio Centrale di Bilancio del Mef (Rgs), Piera Marzo, ha invece improvvisamente manifestato al Ministero della Cultura un diverso “orientamento” e da allora sono scattate decine di tagliole, che hanno messo in ginocchio operatori grandi e piccoli, per pendenze di milioni di euro o poche migliaia di euro. Sono stati presentati ricorsi sia al giudice dell’esecuzione sia al Tar.

Quella della Giudice Giulia Messina è la prima decisione che contesta il nuovo corso e dichiara che i contributi culturali sono impignorabili. L’ordinanza non ha provocato una richiesta di merito da parte del Ministero della Cultura ovvero dell’Avvocatura dello Stato, ma l’Agenzia delle Entrate ha presentato un reclamo, che però non è stato accolto anche perché la stessa Agenzia ha rinunciato al pignoramento in questione.

Il Giudice ha riconosciuto che il finanziamento rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2024, convertito dalla legge n. 16 del 2025, recante “Misure urgenti in materia di cultura”. La disposizione sottrae all’esecuzione forzata i fondi del Ministero della Cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Nell’ordinanza si sottolinea che “dalla lettura degli atti di causa e delle difese delle parti emerge inoltre che il finanziamento concesso, alla luce del progetto curato dal debitore, si palesa funzionale al perseguimento di specifici obiettivi di interesse pubblico: in ragione di ciò, infatti, d’un canto sono stati previsti puntuali obblighi di rendicontazione, d’altro canto i fondi sono vincolati a precisi obiettivi progettuali, a pena di decadenza e/o revoca del contributo”.

È una decisione storica per l’intero settore culturale italiano: è la prima pronuncia giudiziaria ad applicare la nuova disciplina dell’impignorabilità a un contributo destinato alla promozione cinematografica e audiovisiva e, più in generale, a finalità culturali.

La questione è ormai all’attenzione del Parlamento, con interrogazioni e risoluzioni presentate sia alla Camera sia al Senato da esponenti di diversi schieramenti politici. In Parlamento, presso la Commissione VII, è in discussione una proposta di risoluzione, promossa dal deputato Gaetano Amato (M5s), sulla quale si registra una convergenza anche del Presidente della Commissione stessa, Federico Mollicone (FdI). Amato ha sostenuto che l’obbiettivo è “garantire una piena tutela dei contributi del Ministero della Cultura destinati ad attività di interesse pubblico. La risoluzione è stata calendarizzata, abbiamo già svolto il primo esame e auspico che venga approvata anche dalla maggioranza già nella prossima settimana”.

Mollicone ha dichiarato che si tratta di “una decisione storica che applica le tutele del decreto Cultura da noi sostenuto e che mette in sicurezza il settore… da tempo sosteniamo in Parlamento la necessità di difendere la specificità del comparto. Questa pronuncia conferma la nostra linea: i finanziamenti vincolati a progetti culturali rispondono a un prevalente interesse pubblico e costituzionale e non possono essere bloccati. In commissione Cultura esamineremo presto le risoluzioni in materia”.

L’ordinanza del Giudice Messina riconosce la specificità dei finanziamenti vincolati a finalità culturali e riafferma la necessità di non sacrificare progetti di interesse pubblico a un’applicazione meccanica delle procedure esattoriali. È un’affermazione concreta dell’eccezione culturale e della centralità che la Costituzione riconosce alla promozione della cultura.


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