Economia

Non spetta al detenuto provare il sovraffollamento

Non spetta al detenuto – che chiede il risarcimento per trattamenti inumani e degradanti – provare il sovraffollamento, ma è l’amministrazione penitenziaria che deve dimostrare il rispetto dei parametri indicati dalla Cedu, a iniziare dai tre metri come minimo spazio vitale. Per la Cassazione è un dovere agevolare l’accesso ai rimedi compensativi riducendo la situazione di oggettivo svantaggio in cui si trova chi è ristretto nel far valere le sue ragioni.

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La Suprema corte, accoglie così il ricorso di un detenuto, contro il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva, senza fare alcuna verifica, bollato come inammissibile la sua richiesta di risarcimento, perché non aveva indicato le specifiche condizioni del trattamento penitenziario, subito in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

Carenze igieniche e sanitarie

In Cassazione passa la linea del difensore. L’istanza indicava, infatti, sia il periodo di detenzione, in relazione al quale era stata fatta la domanda di risarcimento, sia gli istituti in cui il ricorrente era stato. Una richiesta di indennizzo giustificata non solo dal mancato rispetto dei metri quadrati minimi previsti nelle camere detentive, ma anche dalla carenza delle più elementari condizioni igieniche e sanitarie. A questo si aggiungeva la scarsa illuminazione, la mancanza di riscaldamento e acqua calda e l’assenza di personale sanitario.

Accesso ai rimedi compensativi senza barriere

Una condizione che, né il detenuto, né il difensore potevano indicare in modo analitico non avendo elementi, per dimostrare le violazioni. Informazioni che, invece, l’Amministrazione penitenziaria possiede. E può, dunque, trasmetterle al magistrato di sorveglianza, il quale ha, in ogni caso, il potere di acquisirle d’ufficio. Il detenuto può limitarsi a indicare le date e il posto. La Cassazione ricorda che la violazione dell’articolo 3 della Cedu dà diritto a un risarcimento, parametrato al periodo vissuto non in linea con le norme convenzionali o a uno sconto di pena. Rimedi al quale il detenuto deve avere accesso, senza troppe barriere.

Verità presunta quanto afferma il detenuto

I giudici di legittimità affermano, dunque, che esiste una presunzione di veridicità di quanto dichiarato dalla persona ristretta, in virtù della quale spetta all’Amministrazione penitenziaria, fornire elementi di segno contrario. Un onere della prova che deve tenere conto «da un lato, degli interessi in gioco di rango costituzionale e, dall’altro, della posizione di svantaggio processuale in cui versa il detenuto». Con la conseguenza che il giudice deve attivarsi per verificare l’adempimento degli obblighi che il ricorrente considera violati.


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