Economia

Rigopiano, la tragedia poteva essere evitata: è mancata la prevenzione dei rischi

Senza una catena di omissioni nella valutazione dei rischi la tragedia di Rigopiano poteva essere evitata. «L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga». I giudici della Corte d’appello di Perugia hanno depositato le motivazioni della sentenza d’appello bis, con la quale, lo scorso 11 febbraio, hanno condannato a due anni tre ex dirigenti regionali per il disastro dell’hotel di Farindola, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017. Sotto le macerie dell’albergo morirono 29 persone. Ma quanto avvenuto – sottolinea la Corte – non fu soltanto l’esito di un evento naturale ma anche di una catena di omissioni nella prevenzione del rischio.

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I risarcimenti da stabilire in sede civile

L’avvocato Romolo Reboa, difensore di parte civile, spiega: «La sentenza conferma quanto più volte da me affermato, cioè che sarà tale Regione a doversi fare carico dei risarcimenti delle vittime». Perché – prosegue il penalista – «la Corte d’Appello di Perugia, nel revocare le statuizioni civili del giudizio di primo grado in favore della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara, ha usato delle parole che, essendo state pronunciate nel contraddittorio dei due enti territoriali, costituiscono una decisione che ogni familiare delle vittime userà legittimamente nei giudizi civili».

La sentenza, di circa cento pagine, si sofferma anche sulla distinzione, già evidenziata dalla Cassazione, tra “pericolo” e “rischio”. Il primo riguarda l’evento naturale in sé e mantiene una dimensione prevalentemente naturalistica; il secondo riguarda invece le conseguenze che quell’evento può produrre su persone e cose ed è legato alle decisioni umane, quindi «tendenzialmente contenibile».

Da vietare o limitare l’accesso al sito a rischio

Rigopiano doveva essere individuato come sito «valanghivo». Bisognava vietare, limitare o disciplinare l’accesso all’area. È anche sulla base di questo ragionamento che la Corte ha escluso la responsabilità penale dell’ex sindaco di Farindola e del responsabile dell’Ufficio tecnico. Per i giudici, infatti, i loro poteri di intervento non potevano essere esercitati correttamente in assenza degli strumenti predittivi generali previsti dalla legge regionale, a partire proprio dalla Clpv.

Le responsabilità di Regione e Provincia

L’avvocato Reboa poi aggiunge: «La Corte ha scritto in sentenza che nell’ambito organizzativo della Regione Abruzzo si verificarono i maggiori profili di responsabilità quanto alla produzione dei drammatici eventi oggetto del processo, profili di spessore ancor più evidente ai fini dell’aspettativa delle persone offese a veder riconosciute le rispettive pretese di natura civilistica» e che le condotte colpose dei funzionari della Provincia di Pescara sono «conseguenti – anche – a carenze organizzative di tale ente». Per l’avvocato Reboa, nel rispetto delle linee prudenziali la Regione dovrebbe prevedere nel bilancio le somme per i risarcimenti che saranno stabiliti in sede civile “ I risarcimenti – afferma il legale – dovranno essere versati sulla base delle Tabelle Milanesi ai familiari e ai sopravvissuti. A spanne si potrebbero aggirare, per difetto, sui 30 milioni di euro”


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