Economia

Nessun risarcimento alla cliente costretta a bere acqua minerale e non del rubinetto

Nessuna norma impone all’albergatore difornire al cliente, che lo chiede, l’acqua del rubinetto invece che l’acqua minerale in bottiglia. A meno che non ci sia un patto iniziale in tal senso.La Cassazione ha così respinto il ricorso, al pari di quanto avevano fatto i giudici di merito, di una ospite di un hotel a 5 stelle che chiedeva la condanna degli albergatori a pagargli 2.763 euro, come risarcimento del danno. E questo perché durante il suo soggiorno, dal 26 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, «si era vista incessantemente negare la possibilità di consumare acqua potabile del rubinetto, essendo costretta, viceversa, ad acquistare a ogni pasto acqua in bottiglia». Il tutto per la “modica” cifra di 7 euro a bottiglia.

Lo stress per il conto salato

Alla signora proprio non andava giù la conclusione dei giudici, che avevano escluso che la mancata somministrazione dell’acqua di rubinetto fosse stata la «fonte di effettivo danno economico o distress emotivo per il solo fatto di aver pagato 5.712,00 euro per un soggiorno di lusso». Per la difesa un ragionamento tale da portare al paradosso che solo scegliendo un albergo di categoria inferiore si potrebbe avere il diritto di bere acqua potabile.

«Ammesso e non concesso – scrive il difensore nel ricorso – che l’obbligo per l’albergatore di somministrare acqua di rubinetto non esista, non si può negare come la mancata somministrazione di acqua potabile rappresenti, comunque, un disservizio che merita di essere risarcito» in quanto «chi soggiorna in una struttura alberghiera, a prescindere dal ceto, si aspetta legittimamente di poter bere acqua del rubinetto durante i pasti, così come dà per scontato trovare un letto con le lenzuola, una stanza calda, il sapone nel bagno etc».

E per rivendicare il suo diritto a dissetarsi con l’acqua delle condotte comunali, la cliente cita anche la Costituzione. Secondo le fonti costituzionali e nazionali «l’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo e che l’erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali va garantita, anche, in caso di morosità». La difesa sottolinea anche che «appare del tutto evidente come somministrare acqua potabile, rientri nelle prestazioni caratteristiche dell’attività di ristorazione, rectius alberghiera e in particolare nel caso in cui, detta prestazione faccia parte integrante di un pacchetto turistico, regolarmente pagato, comprensivo del trattamento di mezza pensione (escluse le bevande)».

Il diritto di bere l’acqua del rubinetto

Ancora una precisazione riguarda il fatto che la richiesta dell’acqua del rubinetto era stata fatta con l’impegno a pagare il prezzo della singola brocca. Inoltre, il Giudice di pace aveva sbagliato a non aveva considerare “bizzarro” il divieto posto dalla struttura alla clientela di bere acqua dal rubinetto durante i pasti. Un divieto contrattuale, a suo avviso – comunque nullo perchè contrario alla legge, oltre che controproducente «per gli interessi della struttura alberghiera tenuto conto della pubblicità negativa che, inevitabilmente, ne deriva».


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