Umbria

Nasconde un pugnale sotto al tappetino dell’auto: condanna definitiva per pluripregiudicato


Condanna definitiva a due mesi di arresto e quattrocento euro di ammenda per aver portato in giro per la città un pugnale di 40 centimetri, di cui 32 di lama e 8 di manico.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo, difeso dall’avvocato Franco Libori, rendendo così irrevocabile la condanna già inflitta in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Perugia.

L’episodio risale a un controllo avvenuto alcuni anni fa, quando l’uomo, alla guida del proprio veicolo, era stato fermato dalle forze dell’ordine. All’interno dell’abitacolo, accuratamente occultato sotto il tappetino del lato passeggero, gli agenti avevano rinvenuto un pugnale dalla lama particolarmente insidiosa: quaranta centimetri di lunghezza complessiva, dei quali ben trentadue costituiti esclusivamente dalla lama. Otto centimetri, invece, misurava l’impugnatura.

Per questo motivo, l’uomo era stato inizialmente condannato dal Tribunale di Perugia in composizione monocratica, il 9 marzo 2023, per il reato che punisce chi porta fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, armi od oggetti atti a offendere. La pena inflitta in primo grado era stata di due mesi di arresto e quattrocento euro di ammenda.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 21 novembre 2025, aveva successivamente confermato la decisione, respingendo le tesi difensive che chiedevano un trattamento più mite.

Il ricorso per Cassazione lamentava una presunta erronea applicazione della legge penale e una motivazione carente e contraddittoria. In particolare, la difesa aveva sostenuto che si trattasse di un fatto di lieve entità e aveva invocato l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, chiedendo inoltre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Tuttavia, gli giudici della Suprema Corte hanno ritenuto il ricorso inammissibile. Secondo quanto riportato nella sentenza, le censure sollevate erano meramente fattuali e non consentite nel giudizio di legittimità, poiché tentavano di ottenere una nuova e non dovuta rivalutazione degli elementi concreti della vicenda. La Corte ha invece dato atto che la motivazione della Corte d’appello era “scevra da vizi logici e giuridici e priva di contraddittorietà”.

I giudici hanno sottolineato, in particolare, due elementi chiave: l’arma era stata “accuratamente occultata” all’interno del veicolo, a dimostrazione della consapevolezza dell’illecito, e l’uomo risultava pluripregiudicato, anche per reati “molto gravi”. Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva già adeguatamente motivato la propria decisione sulla base di elementi sfavorevoli all’imputato.


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