Umbria

Sisma e tasse, la Corte tributaria restituisce la “busta paga pesante” ai terremotati


Trentanove contribuenti e altrettanti rifiuti di rimborso. Una sola sentenza. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia ha segnato un primo colpo a favore dei lavoratori nel contenzioso annidato nelle pieghe del post-sisma: quello sul diritto dei lavoratori dipendenti e assimilati dei Comuni del cratere ad ottenere il rimborso di quanto trattenuto in più sulle buste paga grazie al cosiddetto “bonus pesante” previsto dall’articolo 48 del decreto legge 189/2016.

La sentenza non è un singolo colpo, ma un mosaico di posizioni dal quale ogni ricorrente esce dall’aula con un destino diverso, cesellato da norme, ordinanze e comportamenti dell’Agenzia delle entrate.

La posta in gioco: la “busta paga pesante”

Il cuore della vicenda è il comma 1-bis dell’art. 48 del d.l. 189/2016 (convertito dalla legge 229/2016), una norma pensata per alleviare il peso fiscale su chi, dopo il terremoto del 2016, continuava a lavorare in territori dichiarati inagibili o soggetti a restrizioni. La disposizione prevede, a certe condizioni, un regime fiscale agevolato che si traduce in un rimborso delle ritenute Irpef operate dal sostituto d’imposta (il datore di lavoro) in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.

I ricorrenti si erano visti respingere le proprie istanze di rimborso dall’Agenzia delle entrate di Perugia e avevano subito fatto ricorso al giudice tributario. Il Fisco si era costituito in giudizio chiarendo la propria posizione: il rimborso non può mai superare quanto effettivamente versato dal contribuente. Non si può restituire più di quanto incassato; se il sostituto d’imposta non ha operato in tutto o in parte le ritenute, il rimborso va “nettizzato”, tenendo conto di quanto eventualmente recuperato in seguito; il beneficio fiscale si applica alla sola Irpef, non alle addizionali regionali e comunali. La Corte ha accolto questa tesi, escludendo i rimborsi per le addizionali. Per il resto ha deciso in altro modo, caso per caso

La sentenza: cinque categorie, cinque destini

La Corte tributaria ha preso i 39 ricorrenti uno per uno e li ha suddivisi in cinque gruppi, sulla base della documentazione prodotta e dei calcoli effettivi.

Due contribuenti hanno visto accolto integralmente il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto il rimborso in toto, rendendo il giudizio privo di oggetto.

Per altri due ricorrenti, invece, il ricorso è stato respinto. Motivo: non hanno prodotto l’ordinanza comunale di inagibilità. Senza quel pezzo di carta, niente rimborso.

Per 22 contribuenti la Corte ha accolto il ricorso limitatamente all’Irpef, rigettando la richiesta di rimborso delle addizionali regionale e comunale. La motivazione è chiara: la legge agevolativa non si estende agli enti locali.

Per sei contribuenti la Corte ha subordinato il rimborso (sempre limitato alla sola Irpef) alla produzione dell’ordinanza di inagibilità. Se la porteranno, otterranno quanto spetta. In caso contrario, il rigetto è automatico.

Quattro ricorrenti, infine, hanno visto respinta l’istanza per un motivo matematico: dopo i calcoli, l’imposta netta effettivamente dovuta risultava pari a zero. Niente da rimborsare, perché niente era stato indebitamente versato.

Le sentenze “gemelle” che hanno fatto da apripista

La Corte perugina non ha inventato nulla. Anzi, ha preso atto di un orientamento ormai consolidato, citando nella sentenza una nutrita schiera di precedenti delle commissioni tributarie di Ascoli, della Corte di giustizia tributaria di Macerata, della Commissione tributaria regionale delle Marche e di quella dell’Umbria, fino all’ordinanza 4184/2024 (r.g. 23633/2024) della Cassazione che ha confermato la legittimità delle richieste in relazione alla “busta paga pesante”.

Le spese: tutti pagano (o meglio, nessuno)

L’ultimo passaggio è quello economico. La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Nessuno paga nulla a nessuno: né i ricorrenti all’Agenzia, né l’Agenzia ai ricorrenti. Una soluzione di compromesso che chiude il contenzioso senza vincitori né vinti sul piano delle parcelle, ma con un risultato sostanziale che sorride (seppur a metà) ai contribuenti.


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