L’auto fu sottratta con l’inganno, non rubata
Quello che sembrava un classico caso di estorsione con la tecnica del “cavallo di ritorno” potrebbe, invece, rivelarsi una vicenda molto più complessa e controversa. Il Tribunale di Perugia aveva respinto il riesame di un uomo di origini rumene, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, confermandone la misura cautelare per estorsione e ricettazione. Ora, a distanza di tempo, il processo sta prendendo una piega inaspettata.
Secondo quanto emerge dalle ultime udienze, l’autovettura BMW X5 al centro della vicenda non sarebbe stata affatto rubata, bensì sottratta con l’inganno. L’imputato, che all’epoca dei fatti (aprile 2021) era finito agli arresti con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, potrebbe aver avuto ragione. La sua versione – quella di un’auto legittimamente posseduta dal nipote – sta trovando nuovi riscontri.
Secondo quanto sostenuto sin dall’inizio dall’uomo, l’auto sarebbe stata acquistata da un giovane con una somma di 7mila euro ricevuta dalla vittima, che aveva denunciato il furto, come parziale risarcimento per il lavoro svolto come autista in Germania senza mai essere retribuito. La vettura sarebbe stata intestata al giovane proprio su indicazione delle autorità tedesche, per evitare sanzioni in caso di controlli su strada. La vittima avrebbe però trattenuto con sé il certificato di proprietà, una copia della chiave e l’assicurazione, mantenendo di fatto un controllo sul mezzo.
Quando l’imputato si è trasferito in Italia con l’auto, il giovane avrebbe denunciato il furto alle autorità tedesche, omettendo però l’accordo economico sottostante. Da lì la pubblicazione dell’annuncio su Facebook, il contatto da parte dello zio e l’appuntamento alla stazione di Perugia per il 16 aprile 2021, dove però – secondo la difesa – si sarebbe dovuta semplicemente consegnare l’assicurazione e non pagare alcun riscatto.
A complicare ulteriormente il quadro, la parte offesa, cittadino rumeno residente in Germania, risulta oggi irreperibile. Nonostante le richieste del tribunale, l’uomo non si è più presentato né ha nominato un difensore. Secondo fonti vicine all’inchiesta, il nipote non avrebbe alcuna intenzione di venire in Italia a testimoniare, rendendo di fatto impossibile un contraddittorio sulla sua versione dei fatti.
La sua assenza getta ombre sulla solidità dell’impianto accusatorio, che si reggeva in larga parte sulla sua denuncia e sulle sue dichiarazioni. Senza la possibilità di sentirlo in aula e sottoporlo a controesame, la difesa dell’imputato chiederà probabilmente l’archiviazione o l’assoluzione per insufficienza di prove.
All’epoca del riesame (maggio 2021), il Tribunale aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza. I giudici avevano sottolineato come l’indagato avesse letto l’annuncio su Facebook, fosse a conoscenza che l’auto era stata denunciata come rubata e avesse comunque proseguito nel contatto con la vittima, presentandosi all’appuntamento con sei accompagnatori – un dettaglio che secondo l’accusa serviva a incutere timore.
Inoltre, era emerso che l’indagato era già sottoposto ad altri procedimenti penali, tra cui un’ordinanza cautelare per rapina del 2019. Elemento, quest’ultimo, che aveva pesato nella valutazione del pericolo di recidiva.
Ora, a distanza di anni, il processo è arrivato a un punto di svolta. L’irreperibilità della parte offesa e le nuove evidenze sulla possibile “sottrazione con l’inganno” – piuttosto che di un furto – potrebbero portare a una revisione della posizione dell’imputato. La difesa punta a dimostrare che l’imputato non aveva alcuna intenzione di estorcere denaro, ma stava semplicemente cercando di risolvere una controversia patrimoniale tra il nipote e il suo ex datore di lavoro.
“Se l’auto era effettivamente del nipote – spiegano i legali – non si configura né il reato di ricettazione né tanto meno quello di estorsione. Il mio assistito chiedeva solo che venisse rispettato un accordo”. La parola passa ora al giudice, che dovrà valutare se le nuove risultanze siano sufficienti a ribaltare la prima condanna.

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