Lamezia, nessun sconto di pena per il boss Francesco Giampà
La Quinta sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso di Francesco Giampà, 78 anni, condannato per omicidi, associazione mafiosa e altri reati
LAMEZIA TERME – La Cassazione ha respinto il ricorso di Francesco Giampà, 78 anni, storico esponente dell’omonima cosca lametina, detenuto da 33 anni. Il boss, conosciuto con il soprannome di “il professore”, chiedeva ancora una volta di ottenere una riduzione della pena da scontare e, di conseguenza, la scarcerazione.
FRANCESCO GIAMPÀ RESTA IN CARCERE
La richiesta si fondava sul riconoscimento del vincolo della continuazione tra i diversi reati per i quali Giampà ha riportato condanne definitive. Si tratta di un istituto giuridico che consente di considerare più reati come parte di un medesimo disegno criminoso e, in alcuni casi, di ottenere una rideterminazione complessiva della pena.
La Quinta sezione penale della Suprema Corte ha depositato il 28 settembre scorso le motivazioni della decisione con cui, a giugno, ha rigettato l’ennesimo ricorso presentato dal detenuto.
IL NUOVO GIUDIZIO
La vicenda giudiziaria ha avuto un passaggio favorevole per Giampà alla fine del 2025. Un’altra sezione della Cassazione aveva infatti accolto un precedente ricorso e disposto un nuovo giudizio sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sentenze diverse.
Nel nuovo procedimento, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, chiamato a decidere in funzione di giudice dell’esecuzione, ha però respinto l’istanza. La decisione è arrivata a febbraio scorso e ha spinto Giampà a presentare un ulteriore ricorso davanti alla Cassazione.
La Suprema Corte ha quindi esaminato nuovamente la vicenda e ha confermato il rigetto della richiesta. Di conseguenza, resta in vigore il quadro delle condanne già definitive.
LE CONDANNE DEFINITIVE
Tra i provvedimenti inseriti nella richiesta di applicazione della continuazione figura la condanna definitiva a 30 anni di reclusione, diventata irrevocabile nel 2010, per il duplice omicidio del sovrintendente della Polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano.
La coppia venne uccisa il 4 gennaio 1992. Secondo l’accusa, Giampà fu il mandante del delitto.
Nel ricorso rientrava anche la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna del 21 ottobre 2004, diventata irrevocabile il 16 giugno 2005. In quel procedimento i giudici condannarono il boss a 30 anni di reclusione per l’omicidio di Salvatore Andricciola, ucciso in un bar di Forlimpopoli il 27 ottobre 1991.
La richiesta comprendeva inoltre altre condanne definitive per associazione mafiosa e tentato omicidio. Tra queste figura l’agguato contro Vincenzo Torcasio, detto “Carrà”, compiuto nel luglio 2002. Gli investigatori ricostruirono il tentato omicidio come una vendetta maturata dopo l’uccisione del fratello del capocosca e realizzata con modalità tipiche della criminalità organizzata.
Nel quadro dei provvedimenti indicati da Giampà rientrano anche le condanne emesse nel processo “Medusa”, celebrato contro il clan che porta il cognome del suo fondatore.
I PRECEDENTI RICORSI
Giampà aveva già presentato più ricorsi per ottenere il riconoscimento della continuazione. In precedenza, il Tribunale di Catanzaro e la Cassazione avevano respinto la sua richiesta. I motivi della sentenza della Suprema Corte erano stati depositati il 13 febbraio 2024.
Successivamente, la Cassazione aveva stabilito che un altro giudice dovesse rivalutare l’istanza. La decisione riguardava l’ordinanza emessa l’1 settembre 2025 dal Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato la richiesta.
I giudici avevano evidenziato che un’istanza analoga era già stata respinta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con un’ordinanza del 19 gennaio 2023. Quel provvedimento era stato poi confermato dalla Cassazione nel febbraio 2024.
Secondo i giudici, inoltre, gli elementi indicati da Giampà non rappresentavano una reale novità. Non potevano essere considerate tali né l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, nel 2007, aveva riconosciuto la continuazione tra altri precedenti provvedimenti irrevocabili, né le sentenze emesse il 25 luglio 2001 e il 7 febbraio 2003 dalla Corte d’assise d’appello di Catanzaro.
L’unico elemento nuovo indicato dalla difesa era il decreto di proroga del regime detentivo differenziato previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
«Svariati reati con metodica mafiosa»
Nell’ultimo provvedimento, i giudici della Cassazione hanno escluso che la proroga del 41-bis potesse modificare il quadro della vicenda.
«Contrariamente a quanto assunto nel ricorso e già nell’istanza del 2 febbraio 2025 – si legge nelle motivazioni – elementi di segno contrario non si traggono dal provvedimento di proroga del regime differenziato di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario».
Per la Suprema Corte, dal provvedimento ministeriale non emergono elementi nuovi rispetto al quadro già ricostruito. Il decreto, infatti, descrive «lo stile di vita delinquenziale serbato dall’esecutato», che avrebbe commesso «svariati reati con metodica mafiosa».
La Cassazione ha quindi confermato il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione. Francesco Giampà resta detenuto e non potrà ottenere, sulla base dell’ultima istanza, una riduzione della pena tale da consentirne la scarcerazione.
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