Indagini bancarie legittime solo se l’autorizzazione è nel fascicolo
L’autorizzazione della Guardia di finanza per le indagini bancarie è parte integrante dell’avviso di accertamento. Pertanto se il documento non viene allegato all’atto, il contribuente non è messo in condizione di verificare se le indagini che lo riguardano sono state svolte nei limiti di tempo e secondo gli scopi fissati dal Comando regionale.
Con l’ordinanza 11368/2026 pubblicata il 27 aprile, la sezione tributaria della Cassazione cambia orientamento sulla qualificazione di quella che, storicamente, nasce come una circolare interna della Gdf (1/2008) nella prospettiva di giocare a carte scoperte con i contribuenti. Proprio rifacendosi a quel documento di 18 anni fa, la Corte considera le autorizzazioni «provvedimenti legittimanti l’esercizio del potere istruttorio» e non invece un semplice «controllo interno» della Gdf sul corretto utilizzo dei poteri investigativi.
La vicenda
Il caso, destinato ad aprire interessanti scenari, riguardava il ricorso di una società sportiva dilettantistica siciliana contro vari avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2007 al 2010, con i quali l’agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte in materia di Ires, Iva e Irap. Secondo l’amministrazione finanziaria la Ssd aveva abusato del regime agevolato previsto per le associazioni senza scopo di lucro, perché di fatto aveva svolto attività, in buona parte, «prettamente commerciale e non in linea con gli atti sociali», e quindi i proventi non erano stati assoggettati a tassazione secondo il regime fiscale ordinario.
La società sportiva – assistita da Alessandro Dagnino, Lexia – aveva già sollevato davanti alle Commissioni tributarie, tra le altre, la questione della mancanza nel fascicolo processuale dell’autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza, in particolare sotto il profilo della legittimazione della indagini bancarie avviate sul proprio conto e da cui erano emerse le anomalie reddituali contestate.
Nei gradi di merito, tuttavia, la questione era stata liquidata con poche righe in cui la Commissione tributaria provinciale aveva argomentato che l’autorizzazione prescritta ai fini dell’espletamento delle indagini finanziarie «non richiede alcuna motivazione», e che l’illegittimità dell’atto impositivo poteva essere dichiarata soltanto se mancava l’autorizzazione «e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente». In appello il motivo non era stato nemmeno scrutinato dalla Ctr, spostando quindi la decisione sul punto al ricorso di legittimità.
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