Economia

Ex capo Ior Caloia, sì al riconoscimento in Italia della condanna dei giudici vaticani


In primo grado il Tribunale, pur ritenendo che l’ammontare delle somme dissipate fosse pari a 31 milioni, aveva stabilito pene nei confronti degli imputati comprese tra 8 anni e 11 mesi di reclusione e 12,5 milioni di euro di multa (a carico di Caloia e dell’avvocato Liuzzo), e di 5 anni e 2 mesi di reclusione e 8 mila euro di multa nei confronti di Lamberto Liuzzo, oltre che alla confisca di 16,8 milioni di euro e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Ora la Suprema corte respinge il ricorso dell’ex vertice dello Ior, secondo il quale la sua condanna non poteva essere riconosciuta, ai fini civili, in Italia, perchè il processo al quale era stato sottoposto non poteva essere considerato equo e in linea con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Nessuna interferenza o parzialità

La Suprema corte chiarisce innanzitutto che le condotte contestate a Caloia hanno rilevanza penale sia nell’ordinamento interno sia in quello dello Stato vaticano.La cui magistratura, benché nominata motu proprio dal Papa, risponde solo alla legge e si muove in un sistema giudiziario che offre garanzie procedurali adeguate.

Per la Suprema corte restano indimostrate le interferenze e la scarsa imparzialità dei magistrati vaticani, laici come ecclesiastici. Al contrario, i giudici di legittimità valorizzano le diverse accuse nei confronti del ricorrente fatte cadere nel corso dei processi e le garanzie procedurali assicurate, a iniziare dalla possibilità di recuperare un appello tardivo.

Escluso che le“toghe” d’Oltretevere subiscano interferenze dagli alti poteri dello Stato Vaticano, è confermata la correttezza del loro operato. Nello specifico la Cassazione ricorda che il reato presupposto andava individuato in quello di appropriazione indebita. E che la condotta di riciclaggio e autoriciclaggio sarebbe configurabile anche in ragione dell’acquisto di valuta estera e di titoli da parte di Caloia.


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