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Covid, 91enne morì dopo il contagio in ospedale: Asrem condannata | isNews

La sentenza del Tribunale di Campobasso. Risarciti gli eredi assistiti dagli avvocati Iacovino, Fiorini, Beer, Pasquale e Fasciano dello studio Iacovino & Associati


CAMPOBASSO. Il Tribunale di Campobasso ha condannato l’Asrem a risarcire gli eredi di una donna di 91 anni deceduta dopo aver contratto il Covid-19 durante un ricovero all’ospedale Cardarelli. La paziente era stata ricoverata il 26 dicembre 2020 per una patologia vascolare agli arti inferiori e, all’ingresso, risultava negativa al virus. Durante la degenza, però, era emersa la positività al Covid-19 e le sue condizioni si erano rapidamente aggravate fino al decesso, avvenuto l’11 gennaio 2021.

All’esito di un’approfondita istruttoria tecnica, il Tribunale ha dunque accertato che l’infezione era stata contratta all’interno dell’ospedale e che il decesso era causalmente riconducibile a due distinti profili di responsabilità della struttura sanitaria. Da un lato, il giudice ha ravvisato gravi omissioni e deficienze organizzative nella gestione dell’emergenza pandemica, ritenute responsabili della trasmissione del contagio all’interno dell’ospedale. Si tratta di una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inadeguata organizzazione delle misure di prevenzione e contenimento del rischio infettivo.

Dall’altro lato, la sentenza ha accertato anche specifiche condotte sanitarie inadeguate nella gestione clinica della paziente dopo il contagio. I consulenti tecnici nominati dal Tribunale hanno evidenziato carenze nel monitoraggio delle condizioni respiratorie, omissioni negli accertamenti diagnostici e una complessiva gestione della malattia non conforme alle regole della buona pratica medica. Secondo il giudice, qualora la paziente fosse stata adeguatamente assistita, avrebbe avuto ragionevoli possibilità di superare la patologia per la quale era stata originariamente ricoverata.

Particolarmente significativa è la parte della decisione dedicata alle diverse categorie di danno risarcibile. Il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto il cosiddetto danno “iure hereditatis”, ossia il danno subito direttamente dalla vittima prima della morte e successivamente trasmesso ai suoi eredi. In questo caso è stato risarcito il danno biologico terminale, cioè la sofferenza fisica e il gravissimo pregiudizio alla salute patiti dalla paziente nel periodo compreso tra l’insorgenza della malattia da Covid-19 e il decesso. Per tale voce il Tribunale ha liquidato la somma complessiva di euro 11.050 in favore degli eredi.

Accanto a questo, il giudice ha riconosciuto anche il danno “iure proprio”, ossia il danno subito direttamente dai familiari a causa della perdita del proprio congiunto. Si tratta del cosiddetto danno da perdita del rapporto parentale, che risarcisce il dolore, la sofferenza interiore e lo sconvolgimento delle abitudini di vita conseguenti alla morte di una persona cara. Valutata l’intensità del rapporto affettivo esistente tra la madre e i tre figli, il Tribunale ha liquidato il danno parentale di 160.000 euro.

Gli eredi della paziente sono stati assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Francesco Beer, Marco Pasquale e Claudio Fasciano dello studio Iacovino&associati che esprimono ampia soddisfazione tenuto conto della delicatezza e dell’importanza della decisione assunta dal Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Luca Pio Orlando “che costituisce – evidenzia Iacovino – un precedente destinato verosimilmente a costituire un importante punto di riferimento nel futuro contenzioso relativo ai numerosi contagi nosocomiali da Covid-19 e, più in generale, alle infezioni correlate all’assistenza”.

“La decisione – sottolinea inoltre il legale – rappresenta uno dei primi pronunciamenti che riconoscono in sede civile il risarcimento dei danni derivanti da un contagio Covid-19 di origine nosocomiale sfociato nel decesso di una persona ultra novantenne, confermando che anche l’età avanzata della vittima non può costituire un elemento idoneo a ridurre o escludere la tutela risarcitoria quando siano accertate responsabilità della struttura sanitaria in violazione del contratto. Il Tribunale ha infatti evidenziato che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di ‘spedalità’ con obbligo di fornire al paziente una prestazione definita di ‘assistenza sanitaria’ che comprende oltre alla prestazione medica anche una serie di obblighi di protezione ed accessori”.


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