Concorsi scuola, addio alla cancellazione dalle liste: si potrà restare in graduatoria anche dopo il ruolo. BOZZA Dl PA

Il Consiglio dei Ministri si appresta a dare il via libera definitivo al decreto-legge che promette di rimettere mano al funzionamento della macchina amministrativa.
Un provvedimento corposo che tocca i nodi più spinosi della pubblica amministrazione: dalla ricostruzione post-sisma ai Campi Flegrei, passando per la riscossione dei tributi locali. Spazio anche ad alcune modifiche che investono il mondo dell’istruzione.
La modifica della norma sulle graduatorie
Il decreto-legge modifica l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La versione attuale stabilisce che il docente, una volta superato il test finale e ottenuta una valutazione positiva del periodo di prova, viene cancellato dalle graduatorie concorsuali, a esaurimento e d’istituto, ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova.
La nuova formulazione introduce un’eccezione a questa regola. Il primo periodo dell’articolo 13, comma 5, viene sostituito e ora recita: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.”
In sostanza, la cancellazione automatica rimane per le graduatorie a esaurimento e per quelle d’istituto. Viene invece esclusa per le graduatorie dei concorsi ordinari.
Ciò significa che i docenti che superano il periodo di prova e vengono confermati in ruolo potranno continuare a rimanere iscritti e a partecipare alle procedure dei concorsi ordinari, mentre verranno cancellati dalle altre tipologie di elenchi.
Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge, che introduce questa modifica, precisa inoltre che le nuove disposizioni si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
NOTA BENE Si tratta di una bozza, dunque, di un provvedimento ancora suscettibile di variazione anche in sede di conversione in legge durante l’esame del Parlamento.
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