Caduta da un ramo all’altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni

Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda di risarcimento presentata dai genitori di una minore infortunatasi nel giardino della scuola dell’infanzia provinciale. Con la sentenza numero 500/2026, depositata il 27 aprile scorso, il giudice ha condannato l’amministrazione pubblica a pagare complessivamente 7.417,46 euro più interessi e rivalutazione, oltre alle spese legali.
L’incidente risale al 24 marzo 2017, quando la bambina, allora sei anni, precipitò da un ramo dopo essere stata spinta da una compagna. Il personale scolastico non riuscì a prevenire la caduta.
Il caso
I ricorrenti (i genitori della minore, che hanno agito sia in proprio sia quali esercenti la responsabilità genitoriale – il complesso di doveri e poteri che spetta ai genitori nella cura e nell’educazione del figlio) hanno citato in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, chiedendo il ristoro dei danni patiti dalla figlia. La bambina frequentava la scuola dell’infanzia provinciale. Intorno alle 13.40 del 24 marzo 2017, durante la ricreazione, si era seduta sul ramo più basso di un faggio situato nell’area verde dell’istituto. Una compagna di classe la raggiunse e la spinte, facendola cadere al suolo da un’altezza poi quantificata dai testimoni in circa 80-100 centimetri.
A seguito della caduta, la minore riportò una frattura del capitello radiale e del terzo prossimale dell’apice olecranico del gomito sinistro. I sanitari del Pronto Soccorso le diagnosticarono una prognosi di 60 giorni. Il giorno successivo fu ricoverata in Chirurgia Pediatrica e sottoposta a riduzione della frattura (riposizionamento dei frammenti ossei), venendo dimessa con un gesso brachio-metacarpale, mantenuto fino al 20 aprile 2017.
La perizia medico-legale di parte, depositata nel settembre 2017, indicò un danno biologico permanente (la menomazione dell’integrità psicofisica della persona, risarcibile indipendentemente da un reddito) del 5%. I genitori chiesero inizialmente un risarcimento complessivo di 20.643,75 euro per la figlia e ulteriori 10.000 euro per il danno non patrimoniale da loro stessi subìto.
La Provincia si costituì in giudizio contestando ogni addebito e invocando la natura non pericolosa dell’attività (sedersi sul ramo più basso) e la repentinità della spinta, che avrebbe integrato un caso fortuito (evento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza, idoneo a escludere la responsabilità).
Nel corso del processo, i genitori hanno rinunciato alla domanda presentata in proprio, insistendo solo per il risarcimento in favore della bambina.
Le motivazioni del giudice
Il tribunale ha ricondotto la vicenda all’ambito della responsabilità contrattuale, disciplinata dall’articolo 1218 del codice civile. Secondo questa norma, chi non esegue esattamente una prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Con l’iscrizione a scuola, spiega la sentenza, “si origina tra le parti un vincolo di natura negoziale, in forza del quale, tra gli altri, vi è l’obbligo dell’istituto, anche tramite le insegnanti, di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo” (Tribunale di Trento, n. 500/2026, pag. 5). Sul onere della prova (l’obbligo di fornire la dimostrazione di un fatto) vale un meccanismo peculiare: il danneggiato deve dimostrare l’inadempimento e il nesso causale con il danno; spetta poi alla scuola provare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile, cioè da caso fortuito.
Il giudice ha richiamato due sentenzedella Corte di Cassazione. La prima, la sentenza n. 33392/2025, chiarisce che la semplice presenza a scuola non genera una responsabilità automatica. La seconda, la n. 9337/2016, sottolinea che “la sorveglianza dei minori deve essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età” (pag. 6).
Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ha accertato un inadempimento dell’amministrazione scolastica. Nonostante la scuola avesse impartito regole specifiche (sul ramo poteva sedersi un solo bambino alla volta, senza interagire con i compagni), nessuna insegnante si trovava nelle vicinanze per farle rispettare. Le due maestre incaricate della sorveglianza erano distratte: una assisteva un altro allievo, l’altra si trovava in un’altra parte del giardino.
Inoltre, l’albero con un ramo a 80-100 centimetri da terra rappresentava “una evidente fonte di pericolo” per bambini di 5-6 anni, e sotto di esso non esisteva alcuna pavimentazione atta ad attutire le cadute (pag. 6). La circostanza che la caduta sia stata determinata dalla spinta improvvisa di un’altra bambina – rileva il giudice – non esclude l’evitabilità dell’evento: una vigilanza adeguata avrebbe impedito l’uso pericoloso del ramo o sarebbe intervenuta prima della spinta.
La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato la compatibilità tra la dinamica descritta e le lesioni. Il perito ha scritto: “Le lesioni, così come osservate e descritte in ambiente qualificato, sono compatibili con il meccanismo traumatico descritto e vanno messe in rapporto di causalità materiale con il sinistro del 24/03/2017” (pag. 7). Il consulente ha quantificato il danno biologico permanente al 4% (non il 5% chiesto dai ricorrenti), con un periodo di inabilità temporanea complessiva di 68 giorni (di cui uno di inabilità totale, ventisette al 75%, venti al 50% e venti al 25%).
Per la liquidazione, il tribunale ha applicato in via equitativa le tabelle previste per il risarcimento del danno da circolazione stradale (articoli 138 e 139 del d.lgs. 209/2005), come recentemente ammesso dalla Cassazione anche per sinistri diversi (sentenza n. 8630/2026). La somma finale per il danno non patrimoniale della bambina ammonta a 7.046,21 euro. A questa cifra si aggiungono 371,25 euro per spese mediche documentate.
La decisione del giudice condanna la Provincia Autonoma di Trento a versare gli importi indicati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dalla data dell’illecito (24 marzo 2017) fino al deposito della sentenza. La parte soccombente deve anche rifondere le spese processuali, liquidate in 3.700 euro per compensi professionali più 545 euro per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali. Le spese della consulenza tecnica restano definitivamente a carico dell’amministrazione.
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