Economia

Borse di studio per studenti Its: dal 2025 scatta la non imponibilità Irpef

Le borse di studio ricevute dagli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (Its) non sono assoggettate all’Irpef, né devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi a partire dal periodo di imposta 2025. Lo conferma l’agenzia delle Entrate con una Faq pubblicata sul proprio sito il 30 luglio 2026. L’Agenzia risponde in senso affermativo a chi chiede se, per l’anno d’imposta 2025, tra i redditi esenti siano comprese anche le borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici per la frequenza dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. In assenza di una specifica esenzione, infatti, le borse di studio sono generalmente ricondotte ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come prevede l’articolo 50, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

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La posizione delle Entrate

Come ricordano le Entrate, già la legge istitutiva delle fondazioni Its Academy (legge 99/2022), prevedeva che le erogazioni liberali in denaro ricevute dalle fondazioni stesse dovessero essere destinate con priorità alla contribuzione per le spese di locazione degli studenti e al sostegno del diritto allo studio. Comprese anche le borse di studio per i percorsi formativi in cui – come recita l’articolo 5, comma 4, lettera a) della legge – «ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio». Nello specifico, l’attività formativa deve essere svolta per almeno il 60 per cento delle ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro. Stage aziendali e tirocini formativi sono obbligatori per almeno il 35 per cento del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all’estero e sono «adeguatamente sostenuti da borse di studio».

L’Agenzia ricorda inoltre che l’articolo 10 del decreto-legge 45/2025 (convertito dalla legge 79/2025) introduce nell’articolo 4 della legge 99/2022 un nuovo comma, il 9 bis. Con questo comma si stabilisce, in tal senso, che «a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni Its Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a)». Dal 2025 quindi, prosegue la spiegazione delle Entrate, le borse di studio non producono un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, di conseguenza, non devono nemmeno essere indicate nei modelli dichiarativi, cioè il modello 730 e il Modello redditi persone fisiche.


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