Bonus anche ai non avvocati e pure se lo straniero non “remigra”: come cambia la norma sui rimpatri dopo lo stop del Colle
In Parlamento è stato paragonato al gatto di Schrödinger, che nel celebre paradosso è vivo e morto allo stesso tempo. Proprio questo destino, in effetti, tocca all’articolo 30-bis del nuovo decreto Sicurezza, la norma su cui il governo è andato a schiantarsi contro il muro del Quirinale. Introdotto in sede di conversione al Senato, l’articolo prevede un “premio” economico di 615 euro agli avvocati che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio volontario, da erogare solo “alla partenza dello straniero”: un incentivo per favorire la “remigrazione” – totem dell’estrema destra – ma contestatissimo dalle opposizioni e dalla stessa avvocatura. Alla trovata si è opposto il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha minacciato di non firmare il provvedimento, ottenendo da palazzo Chigi un impegno a riscrivere la norma.
Per intervenire con un emendamento, però, era già troppo tardi: il testo, in discussione alla Camera, doveva essere convertito in legge entro il 25 aprile, e in caso di modifiche avrebbe dovuto tornare a palazzo Madama. Così l’esecutivo ha elaborato una soluzione inedita o quasi: venerdì a mezzogiorno il decreto Sicurezza è stato convertito con dentro l’articolo 30-bis, ma, nemmeno un’ora dopo, un Consiglio dei ministri lampo ha approvato un nuovo decreto-legge, il decreto Rimpatri, che corregge quella stessa previsione secondo i patti con il Quirinale. Dl Sicurezza e dl Rimpatri saranno firmati insieme da Mattarella e pubblicati sulla stessa edizione della Gazzetta ufficiale: il 30-bis quindi di fatto nascerà morto, subito sostituito da un’altra norma entrata in vigore nello stesso momento.
Ma cosa cambia tra una versione e l’altra? Entrambe intervengono sull’articolo 14-ter del Testo unico sull’immigrazione, che disciplina il rimpatrio volontario assistito. Il decreto Sicurezza inserisce nella norma un nuovo comma, il 3-bis: “Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione a un programma volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze” assegnato al migrante, cioè appunto 615 euro. Questo comma, però, viene subito sostituito dal decreto Rimpatri con quest’altra versione: “Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso…”.
Le differenze principali, come può notare un occhio attento, sono due. La prima: il bonus non è più riservato agli avvocati, ma viene esteso ad altre figure che potranno rappresentare i migranti in queste procedure (amministrative e non giudiziarie). In questo senso, a stabilire “i criteri per l’individuazione dei rappresentanti (…) e per la corresponsione ai medesimi dei compensi” sarà un decreto del ministero dell’Interno da adottare entro sessanta giorni. Seconda novità: i 615 euro non saranno più erogati “all’esito della partenza delllo straniero”, ma “a conclusione del procedimento“: anche se la “remigrazione” non va a buon fine, insomma, chi ha assistito il migrante potrà comunque ricevere un riconoscimento per il suo lavoro. A causa di questo allargamento, il governo ha dovuto aumentare i fondi stanziati, per la verità di un importo piuttosto esiguo: ai 492mila euro l’anno previsti finora se ne aggiungono altri 69.495, sufficienti per un centinaio di rimpatri in più. Infine, dalla norma spariscono tutti i riferimenti al Consiglio nazionale forense, l’organismo istituzionale di rappresentanza dell’avvocatura, che nella prima versione avrebbe dovuto erogare i compensi.
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