Società

Alunno bocciato alla maturità, il TAR conferma il lavoro della commissione: “I docenti hanno agito correttamente, ecco perché”

I contenziosi legali sugli esami di Stato mettono costantemente alla prova la tenuta delle procedure adottate dalle commissioni esaminatrici. La complessa gestione delle valutazioni, tra adempimenti formali e autonomia del corpo docente, trova un importante punto di chiarimento nell’analisi delle norme che regolano il lavoro dei commissari durante le prove scritte e orali.

Il caso

La vicenda che analizziamo nell’articolo ha origine dall’esito negativo registrato al termine degli esami di Stato svolti nell’anno scolastico 2022/2023 presso un istituto superiore.

Un candidato del corso di studi in Liceo di Scienze Umane con indirizzo Economico Sociale ha deciso di impugnare dinanzi alla giustizia amministrativa il provvedimento con cui la commissione ne aveva decretato la non idoneità, richiedendo l’annullamento dell’esito finale e di tutti i verbali correlati. Il ricorso, promosso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, faceva leva su presunte irregolarità operative che, secondo la tesi della difesa, avrebbero inficiato il corretto svolgimento dell’esame.

Nello specifico, le contestazioni spaziavano dall’assenza di un docente della materia durante la correzione della prova scritta di Italiano, alla mancata suddivisione delle correzioni per rigide aree disciplinari, fino ad asserite sovrapposizioni negli orari indicati nei verbali delle sedute.

La difesa sosteneva, inoltre, che il colloquio orale si fosse limitato a una semplice visione degli elaborati senza un reale dibattito, censurando la mancanza dei minuti esatti di inizio e fine dell’esame individuale, la possibilità per i singoli commissari di porre domande dirette in luogo del solo presidente e una pretesa illogicità nell’assegnazione dei punteggi rispetto ai descrittori della griglia.

Di fronte a questo impianto accusatorio, l’amministrazione scolastica si è costituita nel giudizio senza però svolgere un’articolata attività difensiva.

Le motivazioni del giudice

I magistrati della Sezione Terza Bis del TAR Lazio, esaminando gli atti con la sentenza n. 15614/2026, hanno rigettato integralmente l’impugnazione, confermando la piena legittimità dell’operato dei docenti.

Il punto centrale del ragionamento espresso dal collegio risiede nella corretta interpretazione dell’ordinanza ministeriale che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato. Sulle contestazioni relative alla correzione degli scritti, il Tribunale ha chiarito che l’organizzazione dei lavori per aree disciplinari costituisce una facoltà organizzativa della commissione e non un vincolo tassativo, escludendo l’esistenza di un obbligo che imponga la presenza contestuale del docente titolare della materia per la validità delle operazioni di valutazione.

Passando all’analisi della prova orale, la decisione ha ribadito il valore legale della verbalizzazione sintetica. I verbali d’esame sono atti pubblici dotati di fede privilegiata: l’attestazione che le fasi del colloquio si sono svolte regolarmente soddisfa i requisiti di legge, senza che sia necessario annotare ogni singolo minuto di colloquio o trascrivere fedelmente ogni botta e risposta.

La normativa impone all’organo esaminatore di curare l’equilibrata articolazione della prova, senza fissare limiti di durata minimi o massimi a pena di nullità. I giudici della Sezione Terza Bis del TAR Lazio nella sentenza n. 15614/2026 hanno inoltre richiamato il testo regolamentare ricordando che “i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo”, confermando la piena facoltà dei membri interni ed esterni di formulare quesiti inerenti ai propri ambiti di insegnamento.

Infine, le doglianze sulla griglia di valutazione sono state giudicate generiche, poiché il punteggio espresso a maggioranza riflette la discrezionalità tecnica della commissione di fronte a risposte ritenute lacunose o frammentarie.

L’esito finale della controversia conferma la validità del giudizio di non idoneità espressa dal consiglio d’esame, con la totale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.


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