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Albo pedagogisti, possono iscriversi tutti i cittadini extra UE senza requisito di “reciprocità”. A dirlo la Corte costituzionale

Cade il vincolo previsto dalla legge del 2024 per l’iscrizione agli albi professionali. La Consulta: misura sproporzionata e discriminatoria nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti e autorizzati a lavorare in Italia

I cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di un titolo che consente lo svolgimento di attività lavorativa non potranno più essere esclusi dagli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sulla base della cosiddetta “condizione di reciprocità”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 119, depositata il 3 luglio 2026, dichiarando illegittima una parte dell’articolo 7 della legge n. 55 del 2024 che aveva introdotto tale requisito per l’accesso alle due professioni ordinistiche.

Secondo la Consulta, subordinare l’iscrizione all’albo all’esistenza di un analogo trattamento riservato ai professionisti italiani nel Paese d’origine del richiedente viola i principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoro e libertà di esercizio dell’attività professionale quando riguarda persone già regolarmente presenti sul territorio nazionale e abilitate a lavorare.

La norma finita davanti alla Consulta

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Milano. Il contenzioso nasceva dalla nuova disciplina introdotta nel 2024 con l’istituzione degli Ordini delle professioni pedagogiche ed educative. La legge aveva previsto che, per iscriversi ai nuovi albi professionali, i cittadini italiani e quelli dell’Unione europea dovessero possedere determinati requisiti, imponendo invece ai cittadini di Paesi terzi un’ulteriore condizione: dimostrare l’esistenza della reciprocità tra l’Italia e il proprio Stato di origine.

Secondo i ricorrenti, questa previsione introduceva una disparità di trattamento non giustificata nei confronti di lavoratori già autorizzati a svolgere attività professionale nel nostro Paese.

Il diritto al lavoro come diritto fondamentale

Nelle motivazioni, la Corte richiama un principio consolidato della propria giurisprudenza: il diritto al lavoro costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e qualsiasi limitazione deve rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La Consulta ricorda che il legislatore può certamente disciplinare l’accesso alle professioni, ma soltanto quando le restrizioni risultano funzionali alla tutela di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti.

Nel caso esaminato, questo equilibrio non è stato rispettato.

“Il diritto al lavoro è annoverato dalla giurisprudenza costituzionale fra i diritti fondamentali”, osserva la Corte, ricordando che il legislatore ha il dovere di evitare norme che introducano “limiti discriminatori” all’esercizio dell’attività lavorativa.

Una misura ritenuta sproporzionata

Per i giudici costituzionali, il problema non riguarda soltanto la differenza di trattamento tra cittadini italiani ed extra UE, ma soprattutto il fatto che il requisito della reciprocità non presenta un collegamento concreto con la capacità professionale del candidato.

La verifica richiesta non riguarda infatti il possesso del titolo di studio, delle competenze o dei requisiti deontologici necessari per svolgere la professione, bensì la disciplina vigente nel Paese di provenienza del richiedente.

Secondo la Consulta, si tratta di un criterio estraneo alle finalità proprie dell’ordinamento professionale.

La sentenza evidenzia inoltre che la disciplina internazionale delle professioni pedagogiche è tutt’altro che uniforme. Nei diversi ordinamenti le figure professionali possono avere denominazioni differenti, percorsi formativi diversi o essere regolamentate in modo non omogeneo, rendendo particolarmente difficile accertare l’effettiva esistenza della reciprocità.

Un onere troppo gravoso per i lavoratori

La Corte dedica un passaggio anche alle conseguenze pratiche della norma.

Ai cittadini stranieri veniva infatti richiesto di autocertificare la sussistenza della condizione di reciprocità, assumendosi anche le responsabilità previste per eventuali dichiarazioni non veritiere.

Secondo i giudici, si tratta di un obbligo difficilmente sostenibile.

La sentenza definisce infatti quello richiesto al lavoratore un “onere probatorio” che risulta “sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore”, considerata la complessità delle normative straniere e la frammentarietà della disciplina delle professioni interessate.

Il confronto con gli educatori socio-sanitari

Uno degli elementi valorizzati dalla Consulta riguarda il confronto con una figura professionale molto vicina.

Per gli educatori professionali dell’area socio-sanitaria, infatti, il legislatore non ha previsto alcun requisito di reciprocità. In quel caso, ai cittadini stranieri è richiesto esclusivamente il rispetto della normativa sull’ingresso e sul soggiorno e il possesso del titolo professionale necessario.

Secondo la Corte, questa differenza contribuisce a mettere in evidenza l’assenza di una giustificazione convincente per il diverso trattamento riservato agli educatori socio-pedagogici e ai pedagogisti.

La finalità diplomatica non basta

Nel corso del giudizio, l’Avvocatura dello Stato aveva sostenuto che il requisito della reciprocità rispondesse a un’esigenza di politica estera, finalizzata a tutelare i professionisti italiani nei rapporti con gli Stati extra UE.

La Consulta riconosce che la tutela degli interessi nazionali costituisce un obiettivo legittimo, ma ritiene che lo strumento scelto non sia idoneo a raggiungerlo.

La stessa organizzazione delle professioni pedagogiche varia infatti sensibilmente da uno Stato all’altro e l’impossibilità per un professionista italiano di esercitare all’estero può dipendere da sistemi normativi differenti, e non da una discriminazione basata sulla cittadinanza.

Per questo motivo il requisito della reciprocità viene giudicato non proporzionato rispetto allo scopo perseguito.

Le conseguenze della decisione

La dichiarazione di illegittimità costituzionale elimina dall’ordinamento il requisito della reciprocità per tutti i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia che siano in possesso di un titolo di soggiorno idoneo allo svolgimento di attività lavorativa.

Rimangono invece fermi gli altri requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione agli albi professionali, tra cui il possesso dell’abilitazione, dei titoli richiesti e degli altri presupposti stabiliti dalla disciplina ordinistica.

La decisione assume particolare rilievo anche perché interviene nella fase di prima costituzione degli Ordini delle professioni pedagogiche ed educative, mentre sono ancora in corso le procedure per la formazione degli albi regionali.


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