Agroalimentare, dal 29 maggio scatta il reato di commercio con segni ingannevoli
Dal 29 maggio sarà reato mettere in vendita cibo con etichette con segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli per indurre l’acquirente in errore sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità di alimenti e ingredienti. Il reato sarà compreso nel novero di quelli per cui è prevista una causa di non punibilità in favore di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.
Oltre al commercio di alimenti con segni mendaci, nasce anche il reato di frode alimentare, che intende tutelare alimenti, acque e bevande che – per origine, provenienza, qualità o quantità – siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
È inoltre in arrivo il nuovo contrassegno per i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (Dop) e di indicazione geografica protetta (Igp) realizzato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. Sono alcune delle novità previste dalla legge 75/2026, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 maggio e in vigore dal 29 maggio.
Le novità sotto il profilo penale
La legge prevede anche la facoltà di usare le intercettazioni telefoniche nei procedimenti relativi alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci. Nel campo della procedura penale, l’applicazione dell’incidente probatorio sarà estesa anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili. Per i prodotti alimentari confiscati e idonei al consumo umano o animale e non contraffatti o deteriorati si apre ora la porta della solidarietà: potranno infatti essere devoluti gratuitamente alle persone bisognose o a enti territoriali, caritatevoli o pubblici, per scopi assistenziali. La destinazione a finalità diverse integrerà il reato di malversazione di erogazioni pubbliche.
Le sanzioni amministrative
Si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, di denominazione dell’alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza: saranno determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato.
Source link




