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Bocciato con un quattro e tre cinque, lo studente “sfida” la scuola al TAR: “I voti da soli non bastano”, ma i giudici danno ragione ai prof: “La valutazione è espressione di discrezionalità tecnica”

Quattro insufficienze, una bocciatura e un ricorso al tribunale amministrativo. È la storia che arriva da un istituto tecnico di Padova, dove un Consiglio di classe ha deciso di non ammettere uno studente all’esame di Stato.

I voti negativi erano in Tecnologie dei processi di produzione, Italiano, Matematica e Organizzazione e gestione dei processi produttivi. Un quattro in Matematica, un cinque nelle altre tre materie. Numeri che, secondo la scuola, raccontavano un percorso di studi compromesso.

Lo studente, assistito dal suo avvocato, ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Veneto. La tesi era ambiziosa: i voti numerici, da soli, non possono giustificare una bocciatura.

Servono criteri di valutazione predeterminati, come avviene nei concorsi pubblici, oppure una motivazione analitica e dettagliata. Il ricorrente contestava anche la relazione del Consiglio di classe, definendola contraddittoria.

Le assenze? Nella norma e giustificate da motivi di salute. Le lacune? Non così gravi. Le iniziative di recupero? Mai attivate davvero. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio, depositando una relazione dell’istituto e resistendo alle accuse.

Le motivazioni del giudice

Il Tar Veneto ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1762/2026, depositata lo scorso 7 settembre. Il collegio ha richiamato l’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

La norma fissa una regola secca: per accedere all’esame di Stato serve almeno un sei in ogni disciplina. Solo in casi eccezionali il Consiglio di classe può ammettere uno studente con una insufficienza, ma deve motivare la scelta in modo adeguato.

Il punto centrale della decisione riguarda la natura stessa del voto scolastico. Per i giudici, il numero ha un pregio che nessuna griglia di valutazione può sostituire: è chiaro, immediato, standardizzato. La scuola non è un concorso pubblico. La scuola ha una finalità formativa che la distingue nettamente da un esame di abilitazione o da una selezione per un posto di lavoro.

Il Consiglio di classe opera in un processo che dura un intero anno, fatto di verifiche, interrogazioni, colloqui con le famiglie. Per questo la relazione che accompagna la bocciatura può essere globale e sintetica, senza bisogno di elencare ogni singolo episodio.

I giudici hanno ricordato che la valutazione del percorso scolastico è espressione di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo può intervenire solo davanti a illogicità o contraddittorietà manifeste. E nel caso specifico la relazione del Consiglio di classe è apparsa coerente con i voti riportati.

Le insufficienze in Matematica e nelle altre materie ostano all’ammissione anche se considerate singolarmente. La lettura proposta dallo studente non è stata ritenuta sufficiente a scalfire il giudizio della scuola.

Il Tar ha aggiunto un passaggio significativo: le eventuali mancanze della scuola nel predisporre strumenti di sostegno non possono incidere sulla valutazione finale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.


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