Società

Inclusione scolastica, certificazioni diverse ma il GLO resta centrale. Il Punto di Walter Miceli

Vecchie certificazioni, documenti prodotti durante la sperimentazione del decreto legislativo 66/2017 e nuovi accertamenti legati alla riforma introdotta dal decreto legislativo 62/2024. Nelle scuole italiane questi sistemi sono destinati a convivere, con il rischio di rendere sempre meno uniforme il percorso che porta alla predisposizione del PEI e alla definizione delle risorse per l’inclusione.

È il quadro delineato dall’avvocato Walter Miceli, intervenuto nella diretta di Orizzonte Scuola dedicata al Piano educativo individualizzato e alla documentazione degli alunni con disabilità. Di fronte alla frammentazione delle certificazioni, Miceli individua però un punto fermo: “Al centro c’è il gruppo di lavoro operativo, con gli insegnanti e con la famiglia”.

Nelle scuole possono convivere tre sistemi di certificazione

Miceli parte da un esempio per descrivere gli effetti concreti della fase transitoria.

Prendendo idealmente un campione di mille studenti con disabilità, osserva, una parte potrebbe avere ancora la documentazione prodotta secondo il precedente sistema, un’altra quella collegata all’applicazione del decreto legislativo 66/2017 e un’altra ancora i documenti riconducibili alla nuova disciplina.

“È possibile che ci ritroviamo 300 studenti, ma forse di più, 400, con la vecchia certificazione”, spiega Miceli. I numeri utilizzati dall’avvocato hanno valore esemplificativo e servono a rappresentare la possibile compresenza dei diversi regimi, non costituiscono una rilevazione statistica.

Per i fascicoli più risalenti, Miceli richiama la certificazione ai sensi della Legge 104, l’accertamento ai fini dell’inclusione scolastica e la precedente documentazione funzionale.

A questi si aggiungono gli studenti coinvolti nel sistema successivo: “Ne abbiamo 300 o 200 che invece hanno la certificazione della sperimentazione partita sostanzialmente in Lombardia del decreto legislativo 66 del 2017”.

Il nuovo sistema nelle 58 province

Il quadro si complica ulteriormente con l’applicazione del decreto legislativo 62/2024 nelle province coinvolte dalla sperimentazione.

Miceli fa riferimento a “58 province in cui è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo 62”, dove entra in scena il nuovo modello di accertamento.

Il problema, secondo l’avvocato, riguarda soprattutto il raccordo con l’inclusione scolastica.

“Doveva essere raccordato con l’accertamento ai fini dell’inclusione scolastica, che era in fase di sperimentazione: mancano i criteri”, sostiene.

È proprio l’assenza di un quadro uniforme a produrre, nella ricostruzione di Miceli, la situazione attuale: documenti differenti possono trovarsi contemporaneamente nei fascicoli degli studenti e devono poi essere utilizzati dalle scuole all’interno di un processo educativo che, invece, dovrebbe mantenere criteri comuni.

PEI e ore di sostegno, Miceli: manca una standardizzazione

La questione non riguarda soltanto la forma delle certificazioni. I documenti rappresentano il punto di partenza di un procedimento che arriva alla progettazione educativa e alla proposta delle risorse.

Miceli collega infatti l’accertamento della disabilità al processo che “culmina con l’approvazione del PEI, con la proposta delle ore di sostegno e dell’assistenza specialistica”.

L’obiettivo iniziale, nella sua ricostruzione, era quello di rendere più omogenei sia l’accertamento sia il successivo percorso decisionale.

“Se vogliamo standardizzare in Italia il processo di accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e standardizzare anche il processo decisionale, è evidente che abbiamo fallito totalmente l’obiettivo”, afferma Miceli.

Si tratta della valutazione espressa dall’avvocato sulla fase di applicazione della riforma, che collega soprattutto alla compresenza di procedure e documenti differenti.

“In questo momento viviamo una frammentazione totale”

Miceli richiama anche gli strumenti destinati a collegare la valutazione del funzionamento alla quantificazione delle risorse necessarie per l’inclusione.

Secondo l’avvocato, i relativi parametri di accertamento sono ancora coinvolti in una fase di assestamento.

“In questo momento viviamo una frammentazione totale”, sintetizza.

Da qui la domanda che pone durante la diretta: “Al centro della chiesa quale campanile dobbiamo edificare?”.

La risposta sposta l’attenzione dalla certificazione sanitaria alla sede nella quale viene effettivamente costruita la progettazione scolastica.

Miceli: “Al centro c’è il gruppo di lavoro operativo”

Per l’avvocato, il punto di riferimento deve essere il GLO, Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione.

“Al centro c’è il gruppo di lavoro operativo, con gli insegnanti, con la famiglia”, afferma Miceli.

Il GLO rappresenta, nella sua ricostruzione, “il centro di diramazione della programmazione educativa e didattica”.

Alla sua attività partecipano scuola e famiglia, insieme alle altre componenti previste, compresa quella sanitaria nei termini stabiliti dalla disciplina.

Il passaggio è rilevante perché consente di distinguere due piani: da una parte l’accertamento della condizione di disabilità, dall’altra le decisioni educative e didattiche che devono essere assunte nel contesto scolastico.

“L’accertamento sanitario deve diventare un presupposto”

La certificazione resta necessaria, ma non può determinare automaticamente la progettazione prevista dal PEI.

“L’accertamento sanitario deve diventare un presupposto per iniziare a lavorare”, spiega Miceli.

Non può però essere, aggiunge, “l’elemento dirimente per poi andare a progettare e a individuare” gli interventi educativi.

È lo stesso confine indicato poco prima nella diretta da Evelina Chiocca: la documentazione sanitaria descrive e certifica una condizione, mentre alla scuola compete la costruzione del percorso educativo e didattico.

“L’alunno non è un comma”

Miceli concentra infine il ragionamento sulla persona, mettendo in guardia dall’identificazione dello studente con la sua certificazione.

“L’alunno non è la sua condizione di disabilità”, afferma.

Subito dopo sintetizza il concetto con un’altra espressione: “L’alunno non è un comma”.

La presenza di una determinata certificazione o classificazione non può quindi diventare, nella lettura proposta dall’avvocato, il criterio automatico con cui stabilire il percorso didattico.

Perché questa distinzione produca conseguenze concrete, Miceli assegna un ruolo preciso al gruppo di lavoro: “Il GLO deve rivendicare con consapevolezza il proprio ruolo nel progetto di inclusione scolastica”.

È nel GLO, dunque, che documentazione sanitaria, osservazione dell’alunno, contributo della famiglia e valutazione dei docenti devono essere ricondotti alla loro finalità scolastica: costruire il PEI e definire la programmazione educativa e didattica senza ridurre lo studente alla certificazione contenuta nel suo fascicolo.


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