Società

Immissione in ruolo e orario ridotto: come funziona l’anno di prova per docenti in part time

I docenti immessi in ruolo si trovano ad affrontare gli adempimenti previsti per l’anno di formazione e prova, un percorso che solleva spesso dubbi organizzativi in presenza di esigenze personali: tra i quesiti più frequenti vi è la fattibilità di richiedere contestualmente la riduzione dell’orario di servizio senza dover posticipare la conferma in ruolo. La normativa vigente offre precise garanzie al riguardo: al momento della presa di servizio è possibile presentare istanza di part time e svolgere regolarmente l’anno di prova, beneficiando di un riproporzionamento dei giorni di servizio e di didattica, mentre le ore di formazione mantengono una disciplina specifica.

Un docente ci chiede: “Buonasera, sono stato immesso in ruolo da concorso PNRR3, ma sto valutando la possibilità di chiedere il part time per motivi personali che non mi permettono di dedicarmi al 100% alla scuola quest’anno. Se la mia richiesta venisse accolta, come funziona l’anno di prova? Posso svolgerlo anche se in part time o devo rinviarlo?”. 

Riferimenti normativi

Anche i docenti neo immessi in ruolo, al momento della presa di servizio, possono presentare domanda di part time, così come previsto dall’art art. 25, comma 6 del CCNL 2006/09, in cui si stabilisce che il personale neo-assunto (e anche a t.d.) può richiedere e ottenere il rapporto di lavoro a tempo parziale direttamente al momento dell’assunzione o della stipula del contratto, svincolandosi dai termini ordinari previsti per il personale di ruolo (generalmente il 15 marzo di ogni anno scolastico). 

Il docente neoassunto può svolgere l’anno di prova anche se richiede il regime di part time al momento dell’assunzione, senza doverlo rinviare all’anno scolastico successivo. 

L’art 3 comma 4 del Decreto Ministeriale 226 del 16 agosto 2022, infatti, recita quanto segue: “Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto”.

Per i docenti neo assunti con contratto di lavoro part-time i 180 e i 120 giorni indispensabili per il superamento dell’anno di prova, quindi, sono ridotti in proporzione all’orario di servizio svolto. Gli interessati, tuttavia, sono ugualmente tenuti a svolgere tutte le attività formative previste (che ammontano a 50 ore) nella stessa misura dei docenti neo immessi con orario completo. 

Risposta

Il docente può chiedere part time al momento della presa di servizio senza dover differire l’anno di prova. I giorni di servizio e di attività didattiche richieste per il superamento dell’anno di prova verranno riproporzionate in base al contratto di part time stipulato. Il collega non ci dice che tipologia di part time vuole richiedere (verticale/orizzontale), né se di 9 ore o di 12. Ipotizzando che il suo orario sarà di 9 ore settimanali, dovrà svolgere 90 giorni di servizio, di cui almeno 60 di attività didattiche. 

Se invece il suo orario sarà pari a 12 ore settimanali, dovrà svolgere 120 giorni di servizio, di cui almeno 80 in attività didattiche. 

Ricordiamo che la domanda di part time può essere accolta solo nel caso in cui non sia stato superato il limite massimo (di docenti a tempo parziale) del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno relativamente a ciascuna classe di concorso. Infine, la riduzione del rapporto di lavoro ha validità due anni, al termine dei quali non occorre presentare nuova istanza se si vuole restare in part time: solo se si vuole tornare a tempo pieno, infatti, occorre inoltrare richiesta. 

Docenti neo immessi in ruolo 2026/27, come funziona la richiesta di part-time


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