Scatta il reato di tortura per la rapina particolarmente violenta
Scatta il reato di torturaper la rapina particolarmente violenta. Lo stato di soggezione fisica e psicologica induce le persone aggredite ad assecondare qualunque richiesta degli aguzzini, sotto la minaccia di ulteriori maltrattamenti. La Cassazione ha così respinto le censure della difesa che contestava la possibilità di applicare l’articolo 613-bis del Codice penale agli imputati che avevano sequestrato delle persone per costringerle a fare dei prelievi al bancomat.
L’aggressione con mazze e coltelli
Secondo la tesi difensiva mancavano gli elementi tipici di un reato, punito con una pena base che va da 4 a 10 anni di reclusione per i cittadini comuni e dai 5 ai 12 anni se commesso da pubblici ufficiali, per i quali era stato pensato in origine. Per far scattare la norma incriminazione, introdotta nell’ordinamento dalla legge 110 del 14 luglio 2017, ad avviso degli imputati era necessaria una violenza estrema, fonte di acute sofferenze fisiche, untrauma psichico verificabile sulla persona privata della libertà e soggetta al potere di chi agisce.
Nel caso specifico le vittime avevano parlato di un violento pestaggio con l’utilizzo di sedie, bastoni, mazze e coltelli ma i referti medici avevano evidenziato modeste lesioni, non erano poi accertati le acute sofferenze fisiche o il trauma psichico richiesti dalla norma incriminatrice, inoltre per la tortura sarebbero necessarie più condotte. La Corte di merito avrebbe quindi confuso «la tortura con ordinarie condotte violente, senza evidenziare il particolare livello di gravità richiesto dalla disposizione incriminatrice, in specie quanto a trattamenti inumani e degradanti».
Le acute sofferenze anche con lesioni lievi
Un corollario che la Suprema corte smonta. In caso di condotte violente e minacciose, ai fini del requisito delle «acute sofferenze fisiche» non è necessario che la vittima abbia subito lesioni che, nel caso ci siano, integrano un’aggravante. Le sofferenze possono, infatti, derivare da «forti sensazioni dolorose non produttive di uno stato patologico». Quanto al «trauma psichico verificabile» – precisa la Corte – non deve necessariamente tradursi in una sindrome duratura da «trauma psichico strutturato», ma «può consistere anche in una condizione critica temporanea che risulti, per le sue caratteristiche, non integrabile nel pregresso sistema psichico della vittima, sì da minacciarne la coesione mentale e di tale condizione la norma richiede l’oggettiva riscontrabilità – si legge nella sentenza – e non esige necessariamente l’accertamento peritale, né l’inquadramento in categorie nosografiche predefinite, potendo assumere rilievo anche gli elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima, dal suo comportamento successivo alla condotta dell’agente e dalle concrete modalità di quest’ultima».
Infine, perché ci siano più condotte aggressive, non è richiesto che queste avvengano in tempi e luoghi diversi ma sono sufficienti anche «una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico». Nel caso esaminato era chiaro lo stato di soggezione fisica e psicologica nel quale si trovavano le persone, una costrizione finalizzata a una tentata rapina, che le metteva comunque nella condizione di assecondare le richieste degli imputati, salvati poi dall’arrivo dei carabinieri.
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