Società

Colpito da una racchetta durante ora di educazione fisica, studente perde parte della vista e chiede 250mila euro, il Tribunale accoglie in parte: risarcimento di 50mila euro

Tutto comincia il 6 marzo 2019, durante una lezione di badminton in un istituto superiore di Roma. Un alunno di sedici anni, mentre gioca con i compagni sul campo esterno, viene colpito violentemente all’occhio sinistro da una racchetta impugnata da un compagno di classe.  Il colpo gli provoca un grave deficit campimetrico, ovvero una riduzione permanente del campo visivo, e una sindrome ansiosa che lo costringe a cambiare scuola l’anno successivo.

I genitori del ragazzo citano in giudizio l’istituto scolastico, il Ministero dell’Istruzione e l’INAIL, chiedendo un risarcimento di oltre 249mila euro. La loro tesi è semplice: il docente di educazione fisica, quel giorno, non era presente sul campo dove si stava svolgendo la partita. Era impegnato nella palestra coperta con un altro gruppo di studenti. È arrivato solo dopo l’incidente, per prestare i primi soccorsi.

Il Ministero dell’Istruzione si difende sostenendo che si è trattato di un fatto accidentale, rientrante nel normale rischio sportivo. L’INAIL eccepisce la propria estraneità alla vicenda, trattandosi di risarcimento civile e non di indennizzo previdenziale. L’istituto scolastico, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, solleva una questione preliminare: non ha personalità giuridica autonoma, quindi non può essere convenuto in giudizio. Il vero responsabile è solo il Ministero.

Nel corso del processo, il ragazzo diventa maggiorenne e decide di proseguire la causa in prima persona, cambiando anche il proprio legale. Viene inoltre chiamata in garanzia la compagnia assicuratrice dello Stato, per una questione di limiti contrattuali.

Le motivazioni del giudice

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 12027/2026, depositata lo scorso 10 agosto, ha accolto parzialmente la domanda. Il giudice  ha innanzitutto chiarito chi sono i veri responsabili: l’istituto scolastico non ha legittimazione passiva, perché gli istituti statali “pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato”. A rispondere del danno è soltanto il Ministero dell’Istruzione. Anche l’INAIL esce di scena: l’azione risarcitoria per colpa civile non lo riguarda, e semmai le eventuali richieste indennitarie andrebbero davanti al giudice del lavoro.

Il cuore della decisione sta nell’articolo 2048 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei precettori per i danni cagionati dagli allievi mentre sono sotto la loro vigilanza. La norma prevede una presunzione di colpa a carico dell’insegnante, che può liberarsi solo provando di non aver potuto impedire il fatto. “La prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell’illecito”, ha ricordato il giudice citando la Cassazione civile numero 14216/2018.

E qui il Ministero non ce l’ha fatta. Il docente era altrove, con un altro gruppo. Per il Tribunale, “l’affidamento in autogestione di un gruppo di sedicenni impegnati con racchette al di fuori del campo visivo del docente costituisce inadempimento degli obblighi di vigilanza”. Il fatto che la racchetta sia leggera non elimina il rischio di lesioni a organi delicati come l’occhio. Anche se il colpo è stato accidentale, ai fini della responsabilità non serve il dolo: “è sufficiente che la condotta sia obiettivamente idonea a cagionare danno e si collochi al di fuori del normale svolgimento dell’attività didattica sorvegliata” (Cassazione civile numero 11751 del 2013).

Il giudice ha quindi quantificato il risarcimento: poco più di 27mila euro per il danno biologico permanente (calcolato su una invalidità dell’11%), 5.210 euro per l’inabilità temporanea, 5mila euro per il danno morale, quasi 5.900 euro per le spese mediche documentate e un aumento del 20% sulla somma del danno biologico a titolo di personalizzazione, per via delle difficoltà nello studio e del disagio sociale che hanno portato il ragazzo a cambiare scuola. In totale, 49.424,25 euro. A questi si aggiungono gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo i calcoli previsti dalla legge.

La condanna è stata emessa nei confronti del Ministero dell’Istruzione, che dovrà risarcire lo studente. L’assicurazione chiamata in garanzia dovrà coprire il Ministero solo per 6.350 euro, secondo i limiti contrattuali della polizza. Il Tribunale ha condannato il Ministero anche al pagamento delle spese legali, per complessivi 8.402 euro tra spese vive e compensi degli avvocati, con distrazione a favore dei due difensori che si sono succeduti nel corso del processo.


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