NASpI e dimissioni per violenza di genere: quando l’indennità può essere riconosciuta

Le dimissioni presentate da una persona vittima di atti persecutori o di violenza di genere possono essere considerate dimissioni per giusta causa e consentire l’accesso alla NASpI.
Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, sulla base di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il riconoscimento non è automatico. Occorre dimostrare che la situazione di violenza o persecuzione abbia reso oggettivamente impossibile proseguire il rapporto di lavoro.
Quando le dimissioni possono essere considerate per giusta causa
La NASpI è riconosciuta nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Tra le ipotesi ammesse rientrano anche le dimissioni per giusta causa, cioè quelle determinate da circostanze che non consentono la prosecuzione, neppure temporanea, dell’attività lavorativa.
Il chiarimento nasce da alcuni casi esaminati dall’INPS relativi a lavoratrici vittime di condotte persecutorie che si erano trovate nella necessità di lasciare il lavoro per tutelare la propria sicurezza.
Secondo il Ministero del Lavoro, anche comportamenti provenienti da persone estranee all’ambiente lavorativo possono determinare una situazione assimilabile alla giusta causa, purché incidano concretamente sulla possibilità di continuare a lavorare.
Serve un collegamento concreto con l’attività lavorativa
La sola presenza di episodi di violenza o persecuzione non è sufficiente.
Devono emergere circostanze oggettive e documentate che mostrino come la situazione abbia inciso direttamente sulla possibilità di svolgere l’attività professionale.
Tra i casi indicati rientrano quelli in cui le condotte subite:
- compromettono l’equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile continuare a lavorare;
- interferiscono con abitudini direttamente collegate al lavoro;
- rendono pericoloso o non praticabile il tragitto tra casa e luogo di lavoro.
In quest’ultima ipotesi, ad esempio, le condotte persecutorie possono impedire alla persona di raggiungere in sicurezza la propria sede di lavoro.
La cessazione deve essere una scelta “necessitata”
L’elemento centrale è quindi verificare se le dimissioni rappresentino una scelta libera oppure una conseguenza inevitabile della situazione vissuta.
L’INPS richiama il principio secondo cui, quando il lavoratore è costretto a interrompere il rapporto per circostanze che rendono impossibile proseguirlo, lo stato di disoccupazione può essere considerato involontario anche se formalmente deriva da dimissioni.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso, sulla base della documentazione e degli elementi disponibili.
Il riferimento alla giurisprudenza
Nel messaggio l’INPS richiama anche precedenti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione.
La Corte costituzionale aveva già chiarito che le dimissioni possono assumere carattere non volontario quando derivano da condizioni che impediscono la prosecuzione dell’attività lavorativa.
La Cassazione ha inoltre riconosciuto che l’impossibilità di continuare il rapporto può dipendere anche da condizioni sopravvenute che riguardano la salute del lavoratore, senza che sia necessariamente presente un comportamento illecito del datore di lavoro.
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