Decreto PA, i soldi risparmiati dalle riduzioni degli stipendi dei dirigenti finanziano la loro formazione

Che fine fanno i soldi risparmiati con i tagli legati alla valutazione dei dirigenti scolastici? L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 144/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto e in vigore dall’8 agosto, risponde a questa domanda.
Le economie generate dalla riduzione della retribuzione del personale dirigenziale, conseguente alla valutazione della performance e certificate dagli organi di controllo, non restano nelle casse dell’amministrazione.
La norma le destina all’incremento delle risorse per la formazione dei dirigenti, attraverso le procedure della contrattazione integrativa, secondo gli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. La disposizione modifica l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Quale riforma ha aperto la strada a questo meccanismo?
La legge n. 119/2026 ha introdotto un rafforzamento del principio di differenziazione della retribuzione collegata alla performance della dirigenza pubblica.
Il comma 7 del decreto-legge n. 144/2026 costituisce attuazione di un impegno specifico assunto dal Governo nel corso dell’approvazione della riforma merito, formalizzato con l’ordine del giorno Senato n. G/1778/4/1 – testo 2.
Il meccanismo prevede che le risorse liberate dalla riduzione retributiva legata alla progressività della performance, accertate dagli organi di controllo, confluiscano in un incremento delle disponibilità per la formazione del personale dirigenziale.
La formazione dei dirigenti scolastici rientra in questo schema?
La disposizione lascia aperta una questione. I dirigenti scolastici sono soggetti a un sistema di valutazione autonomo, fondato sull’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sul Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto ministeriale n. 47 del 2025.
La specificità delle funzioni esercitate da tali figure, le peculiarità del servizio scolastico e le competenze attribuite dall’ordinamento giustificano un regime differenziato rispetto alla disciplina generale della dirigenza pubblica.
Resta da chiarire, conseguentemente, se il meccanismo di reinvestimento delle economie sulla performance si applichi anche a questo comparto.
Source link




