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Assegnazione docenti alle classi 2026/27: il dirigente può non assegnare la classe per continuità? Il docente può chiedere di insegnare in una specifica classe? RISPOSTE AI QUESITI

Nonostante la pausa estiva, in molte scuole sono già iniziate in via informale le operazioni di assegnazione dei docenti alle classi, in concomitanza della determinazione degli organici di fatto. Una procedura complessa e delicata, che racchiude una serie di elementi di varia natura e su cui vi sono sempre numerosi dubbi e perplessità. Passiamo in rassegna i principali quesiti in materia.

Quando va effettuata l’assegnazione dei docenti alle classi?

L’assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata tassativamente prima dell’inizio delle lezioni, in modo da consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. Al di là di questo termine “di fatto”, non esiste una disposizione normativa che fissi una data precisa entro cui il dirigente scolastico debba adottare i provvedimenti di assegnazione. Di regola, ciò avviene nei primi giorni di settembre, una volta conclusi i principali movimenti relativi al personale: immissioni in ruolo, mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e prime nomine dei docenti a tempo determinato. Infatti, è solo a seguito di tutte queste operazioni che il dirigente scolastico dispone di un quadro completo delle risorse professionali presenti nell’istituzione scolastica.

Chi decide in merito all’assegnazione?

L’assegnazione alle classi è un provvedimento organizzativo di competenza del dirigente scolastico, adottato nell’esercizio dei poteri di gestione attribuiti dall’art. 25 del D.lgs. 165/2001 e nel rispetto dell’art. 396 del D.lgs. 297/1994. Non può decidere unilateralmente: come stabilito dalla sentenza n. 11458 della Cass. civ. Sez. lavoro del 15 giugno 2020, un provvedimento di tale portata sarebbe considerato illegittimo.

Cosa prevede il Testo Unico?

L’art. 396 del D. Lgs. 297/1994 si occupa della funzione direttiva. Al comma 2, si precisa che al personale direttivo spetta: […] procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

Quindi, come si evince dal dettato del Testo Unico, è il dirigente ad assegnare le classi ai docenti, pur nel rispetto dei criteri generali stabiliti dagli organi collegiali.

Quindi, qual è l’iter corretto per assegnare le classi?

Come già spiegato, il dirigente deve tener conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio Docenti. Fermo restando che la decisione finale spetta esclusivamente al Ds, l’iter corretto da seguire prevede le seguenti fasi:

  1. il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10 c. 4 del D. Lgs. n. 297/1994, indica i criteri generali relativi all’assegnazione dei docenti alle classi;
  2. il Collegio Docenti formula delle proposte (art. 7 c. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 297/1994);
  3. il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri e delle proposte degli organi collegiali, assegna i docenti alle classi (art. 396 c. 1 lettera d) D. Lgs. n. 297/1994).

Seguire l’iter secondo questo specifico ordine è fondamentale: ad esempio, una storica sentenza del tribunale di Agrigento (n. 2778 del 3/12/2003) ha accolto il ricorso di una docente assegnata ad alcune classi con un procedimento inverso, dichiarando il provvedimento di assegnazione da parte del dirigente scolastico illegittimo. Come si legge dal testo della sentenza, risulta che il collegio dei docenti sia stato investito della questione dell’assegnazione dei docenti alle classi a giugno 2000, peraltro in un anno scolastico diverso da quello rispetto al quale le sue eventuali proposte avrebbero dovuto avere effetto, e cioè prima del consiglio di istituto del settembre 2000, che avrebbe dovuto invece prima stabilire i criteri generali sulla base dei quali il collegio dei docenti avrebbe dovuto fare, poi, le sue proposte, tenuto conto di tali criteri (vd. art. 7 c.2 lett.b d.lgs. n. 297/94).

Il Dirigente può discostarsi da quanto stabilito dagli organi collegiali?

Sì. Il dirigente scolastico può discostarsi dai criteri e dalle proposte formulate dagli organi collegiali entro alcuni limiti e fornendo un’adeguata motivazione per iscritto (ai sensi dell’art. 3 l. 241/1990). Va infatti precisato che il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri, ma questi non si traducono nell’assegnazione diretta dei docenti, che resta un provvedimento esclusivamente in capo al dirigente. Attenzione, però: i criteri deliberati dal Consiglio e le proposte del Collegio costituiscono comunque un parametro a cui il dirigente deve attenersi nell’esercizio del proprio potere organizzativo. Ne consegue che, qualora ritenga di non applicarli, egli è tenuto a motivare le ragioni della propria scelta, dimostrando che il diverso assetto rispetto a quanto previsto dal Consiglio di Istituto risponde a concrete esigenze organizzative e funzionali della scuola. Per sintetizzare: il dirigente scolastico non è vincolato in modo assoluto ai criteri e alle proposte degli organi collegiali, ma non può neppure ignorarli in modo arbitrario.

L’eventuale scostamento deve essere sorretto da una motivazione puntuale e ragionevole, tale da consentire di comprendere le esigenze che hanno condotto alla deroga. In assenza di un’adeguata motivazione, il provvedimento di assegnazione delle classi potrebbe risultare viziato e soggetto a eventuale impugnazione da parte del docente interessato.

Quali sono i principali criteri da utilizzare?

Normativamente, non è previsto un elenco preciso di criteri a cui gli organi collegiali devono necessariamente attenersi. Nella pratica, però, ci sono alcuni elementi che ricorrono nella quasi totalità delle scuole. A titolo esemplificativo, i principali criteri possono essere:

  • la continuità didattica, considerata un valore da salvaguardare principalmente nell’interesse degli studenti. Ciò significa che, quando possibile, è opportuno evitare di cambiare l’insegnante da un anno all’altro, salvo che vi siano motivate esigenze organizzative o didattiche;
  • la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti. Il dirigente può tenere conto dell’esperienza maturata, delle specifiche competenze possedute e delle caratteristiche delle classi, cercando di assegnare gli insegnanti nei contesti in cui possono esprimere al meglio la propria professionalità e offrire il miglior servizio agli studenti;
  • la distribuzione equilibrata dei docenti tra le classi, evitando, ad esempio, di concentrare tutte le situazioni più complesse sugli stessi insegnanti o, al contrario, di assegnare le classi meno impegnative sempre ai medesimi docenti.
  • le esigenze organizzative della scuola, come la presenza di più plessi, il completamento delle cattedre, i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’organico effettivamente disponibile e l’assetto complessivo dell’istituto.

In definitiva, non esiste una graduatoria rigida dei criteri da applicare. Il dirigente scolastico è chiamato a effettuare una valutazione complessiva, cercando un equilibrio tra continuità didattica, competenze professionali, organizzazione del servizio e interesse degli studenti.

Dunque, la continuità didattica è un obbligo tassativo?

No. Non è un criterio che il Consiglio di Istituto deve obbligatoriamente adottare e il dirigente scolastico può motivatamente discostarsene, ove previsto.

Quando il dirigente può derogare alla continuità didattica?

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle situazioni più comuni che possono giustificare tale deroga:

  • Impossibilità oggettiva. Quando il docente che ha operato nella classe nell’anno precedente risulti in congedo, trasferito ad altro istituto o abbia presentato domanda di part-time, viene meno la possibilità concreta di proseguire l’assegnazione per continuità. In questi casi, è spesso necessario procedere a una riorganizzazione complessiva dell’orario e delle cattedre, che può comportare nuove assegnazioni ed eventuali conseguenti deroghe alla continuità di altri docenti.
  • Rientro da utilizzazioni, assegnazioni provvisorie o aspettative. Il docente che rientra in sede dopo un’assenza annuale per i suddetti motivi non ha diritto automatico a riottenere le stesse classi precedentemente assegnate. La continuità, in questi casi, si è di fatto interrotta, e risulta più coerente riconoscerla ai docenti che hanno effettivamente seguito le classi durante l’anno scolastico trascorso.
  • Gravi incompatibilità relazionali documentate. In presenza di conflitti gravi e reiterati, segnalati formalmente da studenti, famiglie o colleghi del consiglio di classe, il mantenimento della continuità potrebbe compromettere il clima educativo. In questi casi, la tutela di un ambiente sereno e favorevole all’apprendimento può giustificare una deroga.
  • Equilibrio nella distribuzione dei carichi didattici. Qualora, ad esempio, un docente abbia seguito due classi quarte nell’anno precedente, il Dirigente potrebbe decidere di assegnargli una sola classe quinta nell’anno successivo, per evitare un carico eccessivo in vista dell’esame di maturità. Tale scelta mira a garantire la qualità dell’insegnamento e l’efficacia del lavoro educativo.
  • Contrazione dell’organico. In caso di accorpamento di classi o riduzione del numero delle sezioni, la continuità può non essere più garantibile per tutti i docenti. In queste circostanze, il Dirigente è chiamato a effettuare nuove assegnazioni, eventualmente applicando ulteriori criteri già deliberati dal Consiglio di Istituto o proposti dal Collegio.
  • Esigenze didattiche specifiche o progetti innovativi. Se in una classe vengono attivati progetti sperimentali, curricoli potenziati o attività interdisciplinari, il Dirigente può ritenere opportuno assegnare docenti con competenze specifiche coerenti con il nuovo assetto formativo, anche in deroga alla continuità.

Si può modificare l’assegnazione in corso d’anno?

Può accadere che, anche dopo l’inizio delle lezioni, si rendano necessarie modifiche alle assegnazioni già disposte. Ciò avviene, ad esempio, in caso di nomina tardiva di docenti, rettifiche dell’organico, arrivo di insegnanti in assegnazione provvisoria o utilizzazione, oppure per altre sopravvenute esigenze organizzative. In tali ipotesi il dirigente scolastico può procedere a una nuova assegnazione delle classi, purché la scelta sia adeguatamente motivata e rispetti i criteri stabiliti dalla normativa e dagli organi collegiali.

Un docente può chiedere di essere assegnato a una determinata classe o sezione?

Sì. Il docente può presentare al dirigente una richiesta di assegnazione a una determinata classe, sezione o plesso, motivandola con ragioni di carattere didattico, organizzativo o personale. Si tratta, però, di una semplice manifestazione di disponibilità o preferenza (spesso definite “desiderata”), che non attribuisce alcun diritto a ottenere l’assegnazione richiesta.

Ciò non significa che una richiesta non possa essere accolta, anzi: ad esempio, quando è compatibile con il principio della continuità didattica o con l’organizzazione della scuola, questa può essere assolutamente presa in considerazione. Allo stesso modo, può essere respinta se il suo accoglimento rischierebbe di compromettere l’equilibrio nella distribuzione dei docenti, il funzionamento dell’istituto o altri interessi ritenuti prevalenti.

In altre parole, il docente ha il diritto di chiedere, ma non quello di scegliere la classe o la sezione cui essere assegnato. L’eventuale rifiuto della richiesta, di per sé, non rende illegittimo il provvedimento di assegnazione, purché la decisione del dirigente sia coerente con i criteri adottati dalla scuola e sorretta da ragioni oggettive.

È possibile assegnare un docente prevalentemente alle classi prime o terminali?

Sì, non ci sono divieti espliciti, fermi restando il rispetto dei criteri. Ad esempio, un dirigente potrebbe decidere di affidare le classi prime a docenti con particolare esperienza nell’accoglienza e nella gestione dei percorsi iniziali, oppure assegnare le classi quinte a insegnanti che garantiscono una preparazione mirata in vista dell’Esame di Maturità (se pensiamo alla secondaria di secondo grado). Si tratta di valutazioni che rientrano nel potere organizzativo del dirigente. Diverso sarebbe il caso in cui l’assegnazione fosse sempre la stessa, anno dopo anno, senza alcuna motivazione o sulla base di criteri arbitrari. Ad esempio, attribuire sistematicamente tutte le classi terminali a un docente e tutte le classi iniziali a un altro, senza considerare la continuità didattica, le competenze professionali o l’equilibrata distribuzione degli incarichi, potrebbe risultare contrario a un altro principio spesso tenuto in considerazione, ossia quello della rotazione, e soggetto a possibile ricorso.
Sostanzialmente, non esiste un diritto del docente a insegnare nelle classi prime o in quelle terminali, né un divieto per il dirigente di concentrare tali classi sullo stesso insegnante. Ciò che rileva è che la scelta sia ragionevole, coerente con i criteri adottati dalla scuola e adeguatamente giustificata quando comporta deroghe alla continuità didattica o ad altri criteri normalmente seguiti.

Il dirigente può spostare un docente da un incarico curricolare al potenziamento e viceversa?

Sì, come stabilito anche dalla sentenza n. 24533/2016 del TAR di Napoli. Il tribunale amministrativo ha infatti rigettato il ricorso di un docente che era stato assegnato su una cattedra di potenziamento, ritenendo legittimo il provvedimento del dirigente, in quanto l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curriculari, di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Dunque, nel rispetto dei criteri, è pienamente legittima una tale assegnazione. Vale, naturalmente, anche nel caso inverso.

L’anzianità di servizio dà diritto a scegliere le classi?

No, di base non è previsto, a meno che non sia inserito, alla stregua della continuità didattica, tra i criteri di cui il dirigente deve tenere conto. Dunque, l’anzianità di servizio non può essere considerata automaticamente come una via preferenziale nella scelta delle classi. L’assegnazione dei docenti, infatti, non segue le regole della mobilità o della graduatoria interna di istituto, dove l’anzianità e il punteggio assumono un ruolo determinante.

Questione plessi: come funziona?

I plessi sono semplicemente degli edifici staccati rispetto alla sede centrale, ma sono ugualmente parte dell’istituto. Pertanto, un docente può essere assegnato a diversi plessi, ove le esigenze didattiche e organizzative lo giustifichino. Certo, sarebbe meglio minimizzare gli spostamenti tra le diverse sedi ma, di base, non si può escludere un’assegnazione su più sedi. Il docente titolare della legge 104/1992 ha diritto a scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito in un plesso fuori dal Comune della sede di servizio senza il proprio consenso. Ad ogni modo, tale assegnazione deve fare in modo che l’orario di lavoro del docente non determini un aggravio irragionevole o difficoltà organizzative non giustificate.

Come incidono le richieste di part-time sull’assegnazione alle classi?

Il part-time può incidere sull’organizzazione del servizio e, di conseguenza, sull’assegnazione delle classi. Il dirigente deve tenere conto dell’orario ridotto del docente nella predisposizione delle cattedre e nella formazione degli orari, cercando di garantire una distribuzione funzionale delle ore disponibili. La richiesta di part-time, però, non determina automaticamente il diritto a una particolare classe o a un determinato orario. Anche in questo caso prevalgono le esigenze complessive dell’organizzazione scolastica, compatibilmente con la normativa sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

Come funziona per i docenti di IRC?

Per i docenti di religione si seguono criteri abbastanza simili a quelli validi per le discipline curricolari. La peculiarità dell’insegnamento della religione cattolica deriva dal fatto che il docente opera sulla base dell’idoneità riconosciuta dall’autorità ecclesiastica e dal fatto che l’incarico è sempre annuale. Anche in questo caso il docente non ha un diritto di scelta della classe o della sezione, ma può esprimere eventuali preferenze che saranno valutate nell’ambito dell’organizzazione del servizio.

Sostegno: come si opera in questi casi?

Per i docenti di sostegno le regole sono leggermente differenti rispetto agli insegnamenti curricolari. L’assegnazione dei docenti alle classi deve essere coerente con il PEI e deve tenere in considerazione numerosi elementi aggiuntivi. Ad esempio, ipotizziamo che vi sia una cessazione di una certificazione o una rinuncia ad avvalersi del docente di sostegno: in questi casi, pur essendo un docente titolare della classe, l’insegnante di sostegno non può avere la continuità, venendo meno il presupposto che lo lega al gruppo classe. Non solo: eventuali incompatibilità relazionali possono rendere necessario un cambio, così come l’inserimento di un nuovo studente per cui sono necessarie specifiche competenze (si pensi, ad esempio, alla necessità di avere un docente su una specifica classe perché l’unico dell’istituto con competenze certificate nell’uso del Braille o nella conoscenza della LIS).

In casi ordinari, è invece legittimo adottare i medesimi criteri.

In una classe del liceo scientifico, chi può essere assegnato alla nuova cattedra quando cambia l’assetto delle discipline?

Esempio pratico: in una classe seconda di un liceo scientifico, un docente insegna Italiano e Geostoria, mentre un altro docente insegna Latino. Nel passaggio alla classe terza, l’insegnamento di Geostoria non è più previsto e rimangono quindi Italiano e Latino. Se la scuola decide di affidare entrambe le discipline a un unico docente per motivi didattici, a chi spetta l’assegnazione? Al docente di Italiano e Geostoria o al docente di Latino?

Anche in queste situazioni, non essendo prevista una regola automatica, bisogna far riferimento ai criteri generali stabiliti dagli organi collegiali. La decisione spetterà comunque sempre al Dirigente Scolastico che adotterà il relativo provvedimento, essendoci in questo caso un conflitto tra le due continuità didattiche. Questo discorso si può estendere alle tantissime casistiche similari.


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