La scuola non rispetta il PDP? Il TAR dà ragione ai genitori di un alunno: 1500 euro per la sofferenza interiore causata dalla bocciatura illegittima

Non basta avere un Piano Didattico Personalizzato se poi la scuola non lo applica. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n.13961/2026, che ha accolto il ricorso di uno studente di un liceo scientifico, bocciato al termine della seconda classe.
I giudici hanno annullato la non ammissione alla terza e condannato il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico a risarcire il danno morale per 1.500 euro. Il provvedimento è stato emanato il 17 giugno 2026 dalla Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
La vicenda ha origine nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2024-2025. Lo studente, iscritto alla classe II G dell’indirizzo Sportivo, aveva riportato debiti formativi in Geostoria e Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche.
La famiglia ha impugnato la bocciatura sostenendo che durante gli esami di recupero i docenti non avevano applicato le misure previste dal Piano Didattico Personalizzato, redatto in seguito alla diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento.
Il Tribunale, con ordinanza cautelare, aveva già disposto la ripetizione delle prove con l’ausilio degli strumenti compensativi. Ma anche nella sessione suppletiva di novembre, secondo i ricorrenti, le violazioni erano continuate.
Il caso
I genitori dello studente, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno presentato ricorso contro l’Istituto di Istruzione Superiore, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. Due le richieste principali: l’annullamento degli atti che avevano portato alla mancata ammissione alla classe terza e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall’alunno e dalla famiglia.
Il ricorso introduttivo si basava su due motivi. Il primo denunciava la violazione della legge 170 del 2010, che garantisce agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento “appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica”. Il Piano Didattico Personalizzato dello studente prevedeva misure come la dispensa dalla scrittura sotto dettatura, dalla lettura ad alta voce, l’utilizzo del computer con correttore ortografico e l’uso di mappe concettuali autoprodotte durante le verifiche orali.
Secondo la difesa, durante gli esami di recupero di Geostoria e Scienze erano stati somministrati “quesiti complessi in forma di scrittura, ragionamento e analisi”, senza che i docenti avessero attivato gli strumenti di supporto previsti. Il secondo motivo contestava la mancata considerazione del percorso sportivo dello studente, che era un atleta di rilievo nazionale.
Dopo l’ordinanza cautelare che imponeva la ripetizione degli esami, la scuola ha organizzato la sessione suppletiva del 10 e 14 novembre 2025. Ma il risultato è stato lo stesso: nuova bocciatura. I genitori hanno allora proposto ricorso per motivi aggiunti, contestando anche il verbale di scrutinio della sessione suppletiva e aggiungendo un’ulteriore censura: la mancata revisione del Piano Didattico Personalizzato entro il primo trimestre dell’anno scolastico, come previsto dalle Linee Guida del Ministero.
La richiesta di risarcimento è stata formulata per il danno patrimoniale, legato al ritardo nell’ingresso nel mondo del lavoro, e per il danno morale, causato dalla sofferenza interiore dello studente.
Le motivazioni del giudice
Il Tar Lazio ha accolto entrambi i ricorsi. Sul piano giuridico, i giudici hanno richiamato l’articolo 5 della legge 170 del 2010, che garantisce agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento “adeguate forme di verifica e di valutazione” durante tutto il percorso di istruzione. Il Collegio ha rilevato che il Piano Didattico Personalizzato dello studente prevedeva misure dispensative e compensative precise. La loro mancata applicazione durante le prove di recupero ha reso illegittima la bocciatura. La sentenza sottolinea che la somministrazione di quesiti complessi in forma scritta, senza l’ausilio degli strumenti previsti, “ha comportato la violazione delle misure dispensative e compensative previste nel PDP dell’alunno”.
Sulla mancata revisione del Piano Didattico Personalizzato, i giudici hanno applicato l’articolo 64, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, secondo cui “i fatti dedotti da una parte nel ricorso e non specificamente contestati dall’altra si considerano provati”. L’Amministrazione non aveva smentito la circostanza, e quindi il Tribunale l’ha ritenuta accertata. La violazione dell’obbligo di revisione, previsto al punto 3.1 delle Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, ha costituito un ulteriore profilo di illegittimità.
Sul risarcimento, il Tribunale ha operato una distinzione. Il danno patrimoniale da lucro cessante, legato al presunto ritardo nell’ingresso nel mondo del lavoro, non è stato riconosciuto perché i ricorrenti non avevano prodotto “prova alcuna circa la possibilità e i tempi sia di completamento del ciclo di studi sia di ingresso nel mondo del lavoro”. Diverso il discorso per il danno morale soggettivo. I giudici hanno ricordato che “il danno morale è risarcibile anche se l’illecito civile non sia configurabile come reato, perché viene in rilievo la lesione dell’integrità morale della persona, costituente un diritto inviolabile tutelato dall’articolo 2 della Costituzione”.
La sentenza cita un orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui “l’immaterialità del danno e l’assenza sia di base organica che di componenti relazionali sfuggono ad un accertamento fondato sugli ordinari canoni probatori, imponendo il ricorso al ragionamento logico-inferenziale fondato sull’id quod plerumque accidit”. In parole più semplici: una bocciatura ingiusta, nella normalità dei casi, provoca sofferenza, frustrazione e angoscia. Per questo il Collegio ha liquidato 1.500 euro a titolo di risarcimento del danno morale.
Gli atti di bocciatura vengono annullati e la scuola dovrà ripetere la valutazione rispettando il Piano Didattico Personalizzato. Il Ministero e l’istituto sono condannati in solido al pagamento di 1.500 euro per il danno morale e di 2.500 euro per le spese legali.
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