Liguria

Provocò incidente ed era positivo agli psicofarmaci, il giudice lo assolve: “Non influivano sulla guida”


Genova. Per poter ravvisare la responsabilità penale prevista dall’articolo 187 del Cds, che punisce chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, “occorre la prova che le sostanze vietate siano in grado di produrre, al momento della guida, un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale, non essendo sufficiente la mera presenza delle sostanze nell’organismo della persona”. Con questa motivazione il giudice Giorgio Morando ha assolto in abbreviato un 26enne che nel 2025  a Montoggio aveva urtato un veicolo in sosta perdendo il controllo della propria auto ed era stato trovato positivo alle sostanze stupefacenti in quanto gli era stato prescritto uno psicofarmaco a base di benzodiazepine.

Il giovane aveva ricevuto un decreto penale di condanna visto che riforma del 2024 del codice della strada ha eliminato dal testo della norma il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica”, ma il 26enne, assistito dall’avvocato Luca Rinaldi, ha presentato opposizione e ha chiesto di essere processato in abbreviato.

Come noto, a differenza dell’alcol le sostanze stupefacenti o psicotrope posso lasciare tracce nel sangue anche a distanza di molto tempo dall’assunzione e sia il tempo trascorso dall’assunzione sia la quantità di sostanza possono incidere o meno sullo stato di alterazione psicofisica. Per questo sulla nuova formulazione dell’articolo 187 alcuni giudici avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale. A gennaio di quest’anno la Corte Costituzionale ha detto che la nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, “purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale”.

Proprio sull’interpretazione restrittiva della Corte Costituzionale “in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore” si fonda la sentenza di assoluzione.

“In attesa che il legislatore intervenga per precisare l’area della punibilità della norma in questione tenendo presenti i criteri fissati dalla Corte Costituzionale  – scrive il giudice Morando – si ritiene che per poter ravvisare la responsabilità dell’agente occorra la prova, il cui onere, chiaramente, spetta all’Accusa, che le sostanze vietate siano in grado di produrre, al momento della guida, un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente”.

E nel caso del 26enne  lo stato di alterazione non è stato provato. Anzitutto – si legge nella sentenza – il quantitativo di sostanza psicotropa è “piuttosto esiguo” . In secondo luogo “l’accusa non ha fornito alcun elemento per far ritenere che una tale quantità possa far presumere lo stato di alterazione al momento della guida”. Infine, il medico che ha visitato l’indagato subito dopo l’incidente “ha escluso lo stato di alterazione psicofisica e ha ravvisato una totale integrità, calma e compostezza nel linguaggio e nel comportamento”




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