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Riforma disabilità e sostegno a scuola: indicazioni Regione Lombardia su certificazioni, rinnovi e verbali INPS

Con l’avvio della terza fase della riforma della disabilità, Regione Lombardia ha trasmesso le prime indicazioni operative sull’applicazione della DGR n. 2446/2024 in materia di inclusione scolastica.

Le disposizioni riguardano le province di Brescia, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia e Sondrio, interessate dalla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024.

Domande e accertamenti tramite INPS

Nelle province coinvolte, la domanda per il primo accertamento segue una procedura semplificata. Il Certificato Medico Introduttivo viene compilato sulla piattaforma INPS da un medico abilitato e consente anche di richiedere il sostegno per l’inclusione scolastica.

Nella stessa procedura possono essere caricati il Certificato Medico Diagnostico Funzionale e gli altri documenti sanitari utili alla valutazione.

La valutazione è affidata alla Commissione medica INPS, che potrà procedere anche solo sulla base della documentazione presentata. L’EVIS sarà progressivamente sostituito da una sezione specifica del verbale unico INPS, disponibile nel cassetto previdenziale del cittadino.

Certificazioni con art. 3 comma 3: validità fino al termine degli studi

Per gli alunni con certificazione ai fini dell’inclusione scolastica e riconoscimento della condizione di disabilità ad elevato bisogno di sostegno, cioè con riferimento all’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, la validità è prorogata fino al termine degli studi.

La proroga vale indipendentemente dalla scadenza indicata nel verbale, sia per le certificazioni rilasciate secondo le modalità precedenti sia per quelle rilasciate ai sensi della DGR n. 2446/2024.

Certificazioni con art. 3 comma 1: cosa succede se scadono nel 2026

Per le certificazioni con esito articolo 3, comma 1, della legge 104/1992, in rinnovo nel corso del 2026, viene garantita la continuità della validità fino alla conclusione del nuovo accertamento sanitario e all’emissione del verbale unico INPS.

La stessa indicazione riguarda anche le certificazioni precedenti alla DGR n. 2446/2024, se in scadenza nel 2026. In attesa del nuovo verbale INPS, restano quindi valide ai fini dell’inclusione scolastica.

Bambini nei nidi e accesso alla scuola dell’infanzia

Per i bambini inseriti nei nidi d’infanzia, nelle sezioni primavera o in servizi educativi analoghi, quando non è prevista la procedura di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini scolastici, sarà sufficiente presentare alla scuola:

  • verbale di invalidità e certificazione ai sensi della legge 104, oppure nuovo verbale unico INPS;
  • profilo di funzionamento redatto dal servizio che ha in carico il bambino;
  • attestazione della necessità di supporti all’inclusione.

Per i bambini che entreranno alla scuola dell’infanzia nell’anno scolastico 2026/2027 e che hanno già verbale di invalidità e certificazione legge 104, ma non ancora la certificazione per il sostegno scolastico, potranno essere presentate alla scuola la copia della certificazione 104 e l’attestazione dell’avvenuta domanda di sostegno sul portale INPS.

Alunni provenienti da altre regioni

Per gli alunni provenienti da altre regioni, il verbale rilasciato ai sensi della legge 104/1992 con indicazione ai fini dell’inclusione scolastica resta valido fino alla naturale scadenza.


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