Mobilità docenti 2026, esito negativo: cosa fare se il trasferimento non è andato a buon fine?

Ieri, 29 maggio 2026, sono stati ufficialmente pubblicati gli esiti della mobilità docenti per l’anno scolastico 2026/2027. Come accade ogni anno, non tutti i docenti sono riusciti a ottenere il trasferimento o il passaggio di cattedra/ruolo desiderato. Per molti questo significa dover rimanere, a settembre 2026, nella scuola di attuale titolarità. Tuttavia, per migliorare la propria posizione lavorativa o avvicinarvi a casa, la strada principale è rappresentata dalla mobilità annuale, ovvero dalle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione.
La mobilità annuale non modifica la scuola di titolarità, ma permette di prestare servizio per un intero anno scolastico in un istituto diverso. I posti disponibili per queste operazioni derivano solitamente dalle cattedre rimaste vacanti dopo le immissioni in ruolo, dai posti in organico di fatto o da qualsiasi cattedra che si renda disponibile per l’intero anno.
La richiesta di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia. Si può scegliere di fare domanda all’interno della propria provincia di titolarità (provinciale) oppure verso una provincia diversa (interprovinciale).
Nella compilazione dell’istanza si possono indicare sia preferenze puntuali (le singole scuole) sia sintetiche (comuni, distretti o l’intera provincia). Il limite di preferenze esprimibili varia in base al grado di scuola: fino a 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, fino a 15 preferenze per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Motivi per presentare domanda di assegnazione
La richiesta di assegnazione provvisoria può essere avanzata in presenza di una delle seguenti motivazioni certificate:
- ricongiungimento ai figli o ai soggetti affidatari;
- ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016);
- ricongiungimento a conviventi stabili, inclusi parenti e affini, purché risulti una stabile convivenza anagrafica;
- assistenza a parenti con disabilità (ai sensi della Legge 104/92), anche se non conviventi;
- gravi esigenze di salute del lavoratore richiedente;
- ricongiungimento ai propri genitori.
Il nuovo CCNI triennale e le deroghe ai vincoli: si attende giugno
Il mese di giugno 2026 sarà un periodo decisivo per tutti i docenti interessati alla mobilità annuale. È infatti prevista la firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo triennale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che regolerà non solo l’anno scolastico 26/27, ma anche il 27/28.
Il testo del contratto dovrà essere scritto nella sua interezza per integrare importanti novità legislative in merito alle deroghe ai vincoli di permanenza.
Grazie alle recenti modifiche introdotte dal Decreto Legge 19 del 2026 (Decreto PNRR), viene reintrodotta la deroga per i docenti che devono assistere genitori che abbiano già compiuto i 65 anni di età. Questa specifica dovrebbe trovare spazio sia nel nuovo testo contrattuale sia nella successiva nota ministeriale.
Nonostante i tentativi sindacali di estendere la deroga ai genitori con figli fino a 16 anni, la soglia per il ricongiungimento al figlio minore è rimasta rigidamente fissata ai 14 anni.
Cosa succede adesso?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe pubblicare la nota ufficiale con le date e le modalità di presentazione delle domande entro la metà o, al massimo, la fine di giugno 2026. Fino ad allora, l’attenzione resta alta sui tavoli di contrattazione per capire come queste norme verranno definitivamente declinate nel testo del nuovo CCNI.
Altra possibilità: supplenze da GPS
Chi non può richiedere assegnazione provvisoria e non otterrà il movimento, può giocarsi anche un’altra carta: partecipare alle supplenze da GPS se inscritti nelle graduatorie. Secondo quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 19/21 e dai decreti ministeriali vigenti:
• questa opzione è esercitabile soltanto dai docenti che hanno già svolto e superato l’anno di prova nella propria scuola di titolarità.
il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare esclusivamente supplenze su posto intero con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto;
• l’incarico a tempo determinato può essere accettato solo per un diverso grado di istruzione, per un’altra classe di concorso o per una diversa tipologia di posto rispetto a quelli di titolarità.
• si mantiene la titolarità della propria sede per un massimo di tre anni scolastici (senza assegni). Il conteggio dei tre anni si azzera e riparte da capo in caso di ottenimento di una nuova sede di titolarità.
• l’accettazione della supplenza prevede il collocamento in aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico. Al docente si applicheranno le norme giuridiche ed economiche previste per il personale a tempo determinato (comprese quelle sulle ferie).
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