Pacchetti turistici, l’agenzia deve rimborsare se il cliente si ammala
Se il cliente si ammala ha diritto alla restituzione integrale, da parte dell’agenzia di viaggi, del prezzo pagato per il pacchetto turistico. La sopravvenuta impossibilità di godere della prestazione, non imputabile al viaggiatore, incide, infatti, in modo decisivo sulla finalità turistica. Scatta così un’autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto e, dunque, il diritto a riavere le somme pagate. Ininfluente anche l’esistenza di una copertura assicurativa, com’è inapplicabile la disciplina del recesso, che opera su un piano distinto.
La Cassazione detta un principio di diritto nel dare partita vinta a due coppie di clienti di un tour operator dal quale avevano acquistato due pacchetti per un soggiorno a Londra: viaggio sfumato a causa della malattia di uno degli aspiranti viaggiatori. Incassata la vittoria davanti al giudice di pace, i ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale a restituire il denaro ricevuto percepite in esecuzione della sentenza di prima istanza, oltre che a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Per il giudice di appello andava, infatti, applicata la disciplina del recesso del viaggiatore, prevista dalla normativa in tema di pacchetti turistici, perché la rinuncia al viaggio era dipesa da ragioni soggettive, e non c’erano, dunque, le condizioni per l’esonero dal pagamento delle spese di cancellazione.
La finalità turistica della vacanza
La Cassazione, nel ribaltare il verdetto sfavorevole, valorizza invece lo scopo delle vacanze. «Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, la pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione vale a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. I plurimi aspetti e profili della complessa prestazione, ideata ed organizzata dal tour operator, – si legge nell’ordinanza – sono funzionali al soddisfacimento, da apprezzarsi in condizioni di normalità, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso, dei profili di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc., in cui si sostanzia la «finalità turistica» o lo «scopo di piacere» assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore in particolare persegue attraverso la stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”». La «finalità turistica» alla base del contratto determina, quindi, la sorte di quest’ultimo.
La Suprema corte chiarisce che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non c’è solo quando questa diventa impossibile da eseguire per debitore, ma anche nel caso in cui «sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suointeresse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione».
Ininfluente l’esistenza della polizza
I giudici di legittimità superano le perplessità che ci sono state in passato sull’argomento e riconoscono «che l’impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce, analogamente all’impossibilità di esecuzione della prestazione, autonoma causa di estinzione dell’obbligazione». La Cassazione disattende la tesi del Tribunale, secondo il quale i clienti avrebbero dovuto rivolgersi all’assicurazione, visto che il contratto era coperto da una polizza contro il rischio di cancellazione. Una lettura sbagliata perché l’esistenza della polizza non può essere invocata per ricondurre la vicenda al paradigma della “rinuncia”. La copertura assicurativa opera, infatti, su un diverso piano e può, semmai, essere rilevante sul fronte del rischio o dei rapporti interni.
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