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Alunna esclusa dalla gita per tre note di troppo? Il Tar dà torto alla scuola: la ragazza parte e l’istituto deve 2mila euro. Cosa hanno deciso i giudici

Una madre scopre che sua figlia non potrà partecipare alla gita di classe di quattro giorni in Toscana. Il motivo? Il consiglio di classe ha contato non solo le note personali della ragazza, ma anche due sanzioni collettive, cioè riferite all’intera classe.

La donna fa ricorso al TAR della Campania, chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il giudice, con un decreto urgente, ordina alla scuola di riconsiderare la decisione. L’istituto fa marcia indietro e la studentessa parte regolarmente. Alla fine il Tar dichiara chiusa la vicenda, ma condanna l’amministrazione scolastica a pagare 2mila euro perché l’esclusione iniziale era illegittima.

La sentenza è arrivata il 6 maggio scorso, pochi giorni prima della partenza prevista per il 4 maggio. Il caso riguarda una minore che frequenta la terza media in un Istituto Comprensivo della Campania.

Il caso

La ricorrente è una madre che agisce in qualità di genitore della minore, che ha presentato ricorso contro l’Istituto Comprensivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Nessuna di queste amministrazioni si era inizialmente costituita in giudizio. L’oggetto della battaglia è un provvedimento dell’11 marzo 2026, firmato dal dirigente scolastico, che vieta alla ragazza di partecipare al viaggio di istruzione delle classi terze in programma dal 4 al 7 maggio.

A questo si aggiunge la delibera del consiglio di classe del 10 marzo 2026, che motiva l’esclusione con la necessità di tutelare “il normale e sereno svolgimento dell’attività didattica fuori sede”, la “sicurezza del gruppo”, l’”incolumità degli studenti” e perfino il “prestigio dell’Istituzione Scolastica”.

La madre non si ferma. Presenta anche un ricorso all’organo di garanzia interno della scuola, ma non riceve risposta. Per questo impugna anche il silenzio dell’organo. Chiede al Tar non solo l’annullamento dei provvedimenti, ma anche il riconoscimento del diritto della figlia a partecipare alla gita e un risarcimento per il danno subito, trattandosi di un evento irripetibile.

Il giudice accoglie con urgenza la richiesta di misura cautelare monocratica (una decisione temporanea presa da un solo magistrato perché non c’è tempo per aspettare la riunione collegiale). Il Tar ordina alla scuola di riesaminare il caso entro dieci giorni. La dirigente scolastica, il 15 aprile 2026, revoca formalmente l’esclusione. La ragazza parte regolarmente per la Toscana. A quel punto la madre chiede al tribunale di dichiarare la “cessazione della materia del contendere”, cioè che non c’è più nulla da discutere perché l’interesse è stato soddisfatto.

Le motivazioni del giudice

Nel decreto cautelare monocratico, poi fatto proprio dal Collegio nella sentenza definitiva (Tar Campania, Sezione IV, n. 02925/2026 del 6 maggio 2026), il giudice spiega perché l’esclusione iniziale era illegittima. Due le ragioni principali.

Prima ragione: la scuola ha mescolato sanzioni personali e sanzioni collettive. Il regolamento d’istituto prevede che un alunno possa essere escluso dalla gita solo se ha “numero di ammonizioni disciplinari verbali sul registro elettronico superiori a 3”. La studentessa in questione aveva due note personali. Per arrivare alla soglia, il consiglio di classe ha aggiunto due sanzioni “collettive o di classe”, cioè provvedimenti presi per comportamenti di gruppo.

Il Tar scrive che questo è “prima facie illegittimamente” (a prima vista illegittimo) perché viola il principio della responsabilità personale. Una punizione che riguarda l’intera classe non può essere usata contro un singolo alunno, a meno che non si dimostri la sua partecipazione diretta a quei comportamenti.

Seconda ragione: le motivazioni addotte dalla scuola (“sicurezza del gruppo”, “incolumità degli studenti”) non trovano riscontro nei fatti. Dalle due sanzioni personali della ragazza, precisa il giudice, “non emergendo […] atteggiamenti violenti o prevaricatori nei confronti dei compagni e/o dei docenti”. La scuola ha quindi alzato il livello della misura senza una reale necessità.

A questi elementi si aggiunge un vizio procedurale: la dirigente scolastica aveva ritenuto che il provvedimento di esclusione dalla gita non potesse essere portato davanti all’organo di garanzia interno. Il Tar lo considera un errore.

La scuola, dopo il decreto del giudice, ha revocato il provvedimento e fatto partire la studentessa. Per questo la sentenza finale dichiara la cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, il Tar condanna le amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro (cioè ognuna può essere chiamata a pagare l’intera somma), al pagamento di duemila euro per le spese legali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato (la tassa versata per fare ricorso).

Il giudice parla di “soccombenza virtuale”: anche se alla fine la scuola ha fatto marcia indietro, l’esclusione iniziale era ingiusta, e questo basta per meritare la condanna alle spese. Per la studentessa, la vittoria è completa: è partita per la gita e la scuola ha pagato. Per tutti gli altri, la regola è chiara: le note di classe non si contano nel libretto personale di nessuno.


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