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Mobilità docenti 2026, ho ottenuto il trasferimento. Ma posso rinunciare?

Oggi 29 maggio pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026: la possibilità di rinunciare a un trasferimento ottenuto dopo la pubblicazione dei bollettini è regolata in modo molto rigido e non è una scelta discrezionale o automatica del docente. I riferimenti normativi che disciplinano la rinuncia e la revoca della domanda sono contenuti nell’Ordinanza Ministeriale 43/2026. Solo in casi specifici è possibile rinunciare al trasferimento una volta ottenutelo. 

Nello specifico, l’articolo 5 comma 5 della Ordinanza Ministeriale 43/2026 indica quali sono queste circostanze: 

“Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti gi‡ effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi”.

Al comma 6 del suddetto articolo si specifica che: “Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso”.

Rinuncia al movimento 

Una volta che il movimento è comparso nel bollettino ufficiale del 29 maggio 2026, non è più possibile rinunciare al trasferimento per via amministrativa ordinaria. Il docente assume la titolarità nella nuova scuola a partire dal 1° settembre 2026.

L’unica strada percorribile per “rinunciare” (o meglio, chiedere l’annullamento del movimento) a trasferimento già avvenuto richiede una procedura straordinaria legata a gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

Ai sensi del diritto amministrativo e delle prerogative del CCNI:

  • il docente deve dimostrare che si sono verificate situazioni oggettivamente gravi (es. gravi motivi di salute personali o di familiari da assistere, variazioni drastiche del nucleo familiare) successivamente alla scadenza dei termini per la revoca della domanda;



  • la richiesta va indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale di arrivo;



  • la rinuncia non deve incidere negativamente sulle operazioni di gestione dell’organico di fatto;



  • l’amministrazione ha la facoltà discrezionale di accogliere o meno la richiesta. L’accoglimento infatti è subordinato alla presenza di posti disponibili nella vecchia scuola di titolarità (che nel frattempo potrebbe essere stata assegnata a un altro docente nei bollettini della mobilità).

L’alternativa post-pubblicazione: assegnazione provvisoria o utilizzazione

Se il trasferimento ottenuto il 29 maggio 2026 risulta sgradito o problematico, e non vi sono i requisiti per un annullamento in autotutela per gravi motivi, la normativa offre come unica “scappatoia” la partecipazione alla mobilità annuale.

Il docente potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria (le cui istanze si aprono generalmente a luglio), a patto di possedere i requisiti previsti dal CCNI, “congelando” per un anno la scuola ottenuta con il trasferimento.

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