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Pensione di reversibilità coppie omosessuali: storica sentenza della Consulta

Per la Corte Costituzionale non può essere il tempo a cancellare un diritto. E soprattutto non può essere una lacuna legislativa dello Stato a trasformarsi, anni dopo, in una discriminazione permanente. Con la sentenza numero 91 del 2026, destinata a segnare una svolta nella tutela dei diritti delle coppie omosessuali, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all’estero, nel caso in cui il decesso fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. È una decisione che va oltre il perimetro previdenziale. Perché dentro quelle pagine i giudici costituzionali – presidente Giovanni Amoroso, redattore Massimo Luciani – riscrivono il rapporto tra Stato, famiglia e uguaglianza, mettendo al centro il principio di solidarietà familiare e affermando che un diritto non può dipendere da un semplice dato cronologico: morire prima o dopo il 2016.

Il caso

La vicenda nasce dal ricorso del partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero in anni in cui in Italia non esisteva alcun riconoscimento giuridico per le unioni tra persone dello stesso sesso. Alla morte del compagno, avvenuta prima della legge Cirinnà, l’Inps aveva negato la pensione di reversibilità sostenendo che, al momento del decesso, l’ordinamento italiano non riconosceva quel vincolo.

Erano state le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a decidere sul ricorso dell’Inps, a inviare gli atti alla Consulta. L’Istituto di previdenza aveva presentato ricorso contro il verdetto della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato il diritto di un adulto e di un minore (nato negli Usa con fecondazione assistita) a percepire la pensione indiretta in quanto superstiti e condannando l’Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° novembre 2015, maggiorati degli interessi legali. Il “no” opposto dallo stesso Stato a quel diritto la Consulta lo definisce costituzionalmente illegittimo.

Il cuore della pronuncia sta proprio nel riconoscimento di quella che la Corte chiama la “giuridica impossibilità” in cui si trovavano queste coppie. Non si trattava, sottolineano i giudici, di semplici convivenze di fatto, ma di legami formalizzati all’estero che l’ordinamento italiano non consentiva di trascrivere o riconoscere. Per questo motivo, negare oggi la reversibilità solo perché il decesso è avvenuto prima della legge Cirinnà realizza una disparità di trattamento “irragionevole” rispetto alle coppie eterosessuali sposate.

La Consulta interviene così sull’articolo 13 del regio decreto legge n. 636 del 1939 — una delle norme cardine del sistema previdenziale italiano — dichiarandolo illegittimo nella parte in cui non consente di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero prima del 2016. Secondo i giudici costituzionali, infatti, il diritto alla reversibilità non può essere letto soltanto come una prestazione assistenziale. La pensione ai superstiti rappresenta qualcosa di più profondo: la prosecuzione della solidarietà economica e familiare anche dopo la morte di uno dei partner. La Corte definisce la reversibilità una “forma di ultrattività della solidarietà familiare” anche sul piano previdenziale. Un principio che assume un peso centrale nell’intera motivazione della sentenza.

Dove nasce quel diritto

Il diritto nasce dal contributo reciproco che i partner hanno dato durante la vita comune, alla costruzione del patrimonio materiale e relazionale della coppia. Per questo la tutela previdenziale serve, scrivono i giudici, a “porre al riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno”. È un passaggio che amplia il significato stesso della pensione di reversibilità: non più semplice sostegno economico successivo alla morte, ma riconoscimento giuridico di una comunione di vita e di responsabilità costruita nel tempo. La sentenza affronta anche il tema della discriminazione temporale. La legge Cirinnà del 2016 aveva introdotto per la prima volta in Italia il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, estendendo alle coppie omosessuali molti diritti già previsti per il matrimonio, compresa la pensione di reversibilità. Ma fino a oggi quel diritto veniva generalmente riconosciuto soltanto nei casi in cui il decesso fosse avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge.

La Consulta smonta questo criterio definendolo un “criterio di anacronismo”. Una norma che poteva apparire coerente in un determinato contesto storico — spiegano i giudici — diventa irragionevole quando produce una disparità di trattamento non più giustificabile alla luce dell’evoluzione costituzionale e sociale del sistema. In altre parole: non è accettabile che una coppia che aveva già formalizzato il proprio legame all’estero perda ogni tutela soltanto perché uno dei partner è morto prima che il legislatore italiano riconoscesse quei diritti.

La Corte sottolinea infatti che non può essere il “mero accadimento del decesso anteriormente all’entrata in vigore” della legge del 2016 a cancellare un rapporto familiare già esistente e giuridicamente riconosciuto in un altro ordinamento. Pur non essendo stato espressamente indicato dal giudice rimettente, il fulcro della decisione diventa così l’articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza. La Consulta applica un rigoroso controllo di ragionevolezza e conclude che il trattamento riservato a queste coppie realizza una “ingiustificata disparità” rispetto agli altri soggetti aventi diritto alla reversibilità. Nel giudizio si erano costituite anche l’Inps e l’Avvocatura dello Stato, difendendo la legittimità dell’impianto normativo e sostenendo che il diritto alla reversibilità non potesse essere esteso retroattivamente a situazioni anteriori alla legge Cirinnà.

Gli effetti

La Corte, però, sceglie una strada diversa. E lo fa con una pronuncia destinata ad avere effetti concreti su numerosi casi rimasti finora esclusi dalla tutela previdenziale. La sentenza apre infatti la strada ai partner superstiti di matrimoni omosessuali celebrati all’estero prima del 2016, consentendo loro di ottenere prestazioni economiche finora negate proprio a causa del vuoto normativo che per anni ha caratterizzato il sistema italiano. I giudici ricordano anche che “la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la ragionevolezza di un trattamento ‘può essere posta in discussione anche secondo un criterio di anacronismo’… cioè valutando l’obsolescenza della scelta passata alla luce della novità (nel senso di attualità) della scelta presente”. Insomma i tempi, i costumi cambiano e anche le leggi.

È così questa decisione che arriva a dieci anni dalla legge sulle unioni civili e rappresenta un nuovo tassello nella progressiva estensione dei diritti delle coppie omosessuali attraverso la giurisprudenza costituzionale. Ma soprattutto è una sentenza che riconosce un principio di fondo: lo Stato non può punire chi, per anni, si è trovato nell’impossibilità giuridica di vedere riconosciuto il proprio legame affettivo nel proprio Paese. La morte, scrive in sostanza la Consulta, non può trasformarsi nell’ultimo ostacolo burocratico a un diritto fondamentale.


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