Salva casa, bocciato il recepimento della Sardegna
Stop alla legge regionale della Sardegna (legge n. 18/2025) che recepiva, con diverse modifiche, il Salva casa. In questa materia lo Stato ha un ruolo di guida, ponendo limiti che le Regioni non possono valicare. La Corte costituzionale, con la sentenza 86/2025, ha stralciato molti passaggi di quella norma. Con una sorpresa, però: il passaggio politicamente più contestato (quello sulle deroghe in materia di mini-abitazioni) è rimasto intatto, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Definizione di ristrutturazione
Detto questo, il primo stop riguarda la definizione di ristrutturazione. «Il legislatore regionale sardo – dice la sentenza – riconduce genericamente nella nozione di ristrutturazione qualsiasi ampliamento volumetrico, all’unica condizione che esso avvenga dentro la sagoma». Se, cioè, viene effettuato all’interno della sagoma è possibile incrementare la volumetria, anche in assenza di un permesso di costruire. Il problema è che, per i giudici, questo assetto contrasta con le norme nazionali che, invece, prevedono espressamente limiti per gli aumenti di volumetria. «Sulla scorta di quanto precede, la norma regionale impugnata, facendo automaticamente rientrare fra gli interventi di ristrutturazione quelli che conservano la sagoma, ma determinano un aumento di volume, non è coerente con la citata disciplina statale», spiega la Consulta.
Cambi di destinazione d’uso
Altro passaggio importante riguarda i cambi di destinazione d’uso. Su questo punto il Salva casa introduce una serie di importanti semplificazioni. Semplificazioni che, in parte, non sono state recepite dalla Sardegna, che ha mantenuto l’obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti all’interno della stessa categoria funzionale. Questa previsione è stata annullata. Quella nazionale è una «norma fondamentale di riforma economico-sociale», che opera «come limite generale all’esercizio della potestà legislativa primaria».
Totale e parziale difformità degli interventi
Ancora, sono state cancellate le norme sulla totale e della parziale difformità degli interventi edilizi, dichiarando illegittime le definizioni fondate su soglie quantitative rigide. In materia di sanatorie, è stata dichiarata illegittima la possibilità di consentire, in funzione dell’ottenimento del titolo in sanatoria, interventi correttivi non previsti dalla normativa statale. Ed è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano deroghe generalizzate ai requisiti igienico‑sanitari di aeroilluminazione stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, per violazione dell’articolo 32 della Costituzione.
La norma superstite
In questo quadro, è stata salvata, a sorpresa, la norma più contestata del pacchetto di regole della Sardegna. Un comma della legge, infatti, prevede di disapplicare i passaggi del Salva casa che fanno eccezione ai criteri di agibilità degli immobili. In sostanza, si dice che il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in caso di locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri, e «di alloggi monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. Sulle mini-abitazioni il ricorso è stato, però, dichiarato inammissibile.
Source link




