Per l’ingiuria all’avvocato la liquidazione del danno non segue le tabelle
Un avvocato chiede il risarcimento del danno subìto in conseguenza di espressioni offensive pronunciate nei suoi confronti durante un’udienza di un processo civile. In primo grado viene liquidata, a titolo di risarcimento del danno da ingiuria, una somma di mille euro e in secondo grado una somma di ottomila euro. In sede di legittimità, la Suprema Corte (Cassazione 14 maggio 2026, numero 14139) cassa la sentenza proprio sotto il profilo dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale.
L’assenza di tabelle
In materia di danno all’onore o alla reputazione, infatti, non ci sono tabelle ufficiali nazionali, come è oggi previsto dal Dpr 12/2025 in tema di danno biologico e morale derivante da circolazione di veicoli e natanti o da attività medico-sanitaria (la Tun può, peraltro, essere utilizzata per la quantificazione del danno biologico in tutti i casi di danno alla persona, secondo l’indirizzo espresso da Cassazione 8630/2026), sicché il danno non patrimoniale va liquidato in via equitativa (articoli 1226 e 2056 del Codice civile).
È vero che, in materia di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di comunicazione di massa, l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano aveva elaborato una tabella (basata su diversi parametri: qualità soggettiva del danneggiante e del danneggiato, natura della condotta, mezzo utilizzato, entità delle conseguenze, ecc.). Ma, come precisa la Suprema Corte nel suo recente giudicato, tali criteri non possono essere impiegati per il diverso caso di risarcimento del danno da ingiuria, che è ancor di più caratterizzato dalla singolarità e dalle peculiarità del caso concreto, sia con riferimento alle modalità del fatto illecito sia con riferimento ai soggetti interessati sia in relazione alla sua gravità e diffusività.
In altri termini, attraverso parametri di liquidazione del danno non patrimoniale verrebbe compromesso lo stesso fondamento del giudizio equitativo, che non tollera l’applicazione di criteri rigidi e uniformi, ma postula il prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno effettivamente subìto.
Riforma e principio equitativo
Si può condividere il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, che dovrebbe consentire di valorizzare il principio equitativo nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale da ingiuria.
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