“L’autovelox alla ‘Curva del fattore’ non è omologato”, il Giudice di pace annulla 15 multe a un automobilista

A distanza di alcuni mesi dal provvedimento cautelare di sospensione, arriva la pronuncia di merito sulla vicenda dell’autovelox installato alla “curva del fattore” in via Flaminia a Riccione. Il Giudice di Pace di Rimini, Federico Tocco, con sentenza depositata il 23 aprile 2026, ha annullato quindici verbali seriali notificati a un automobilista, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Matteo Piccioni dello Studio Legale Piccioni e Associati. L’amministrazione comunale è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese legali.
La pronuncia ha avuto un impatto vitale per l’automobilista che si era visto arrivare una sfilza di verbali, per un importo complessivo di oltre 2700 euro, oltre alla decurtazione di 18 punti dalla patente. Poiché il conducente aveva già subito una precedente sottrazione di punti per aver regolarmente pagato e dichiarato l’effettiva guida in un verbale antecedente elevato dal medesimo velox, l’applicazione di queste ulteriori quindici sanzioni avrebbe comportato l’azzeramento del saldo e la conseguente perdita della patente, con gravissime ripercussioni sulla sua vita lavorativa.
Il ricorso si fondava sulla netta distinzione tra “approvazione” e “omologazione” tecnica dell’apparecchiatura, una carenza che, secondo il rigoroso orientamento della Corte di Cassazione, rende l’accertamento inidoneo a costituire fonte di prova certa. “Il provvedimento del Giudice di Pace ripristina la corretta applicazione del codice della strada, in rigorosa aderenza ai recenti dettami della giurisprudenza di legittimità — spiega l’avvocato Matteo Piccioni. – La sentenza ribadisce un fondamentale principio di legalità: le strumentazioni di controllo elettronico della velocità, se prive della prescritta omologazione tecnica ministeriale, non possono legittimare l’irrogazione di sanzioni. Atti amministrativi interni o circolari non hanno la forza di derogare a tale garanzia. Rilevo inoltre, sotto il profilo del buon andamento amministrativo, l’emersione di una dinamica problematica. Nel corso del giudizio la pubblica amministrazione ha dedotto di non aver proceduto all’annullamento in via di autotutela per il timore di eventuali profili di responsabilità interna a carico dei propri funzionari. Tale condotta, ascrivibile al fenomeno della burocrazia difensiva, finisce inevitabilmente per trasferire l’onere, i costi e i disagi del contenzioso giurisdizionale direttamente sulle spalle del cittadino”.
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