No a costi scaricati sui cittadini

Una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria pone un freno alla possibilità di trasferire sulle bollette dei cittadini i costi derivanti dalla pandemia e dalla crisi energetico-inflattiva. I giudici amministrativi, infatti, hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle società di gestione del ciclo rifiuti del sub-ambito 2 umbro contro l’Autorità umbra rifiuti e idrico. Le aziende contestavano il mancato riconoscimento, nei Piani economico-finanziari che determinano la Tari, di una serie di costi straordinari.
Le società avevano impugnato le delibere con cui l’Auri aveva validato i Pef per il periodo 2022-2025 e il loro aggiornamento per il biennio 2024-2025. Tra le loro principali rivendicazioni c’era il riconoscimento tariffario di due voci di costo significative: i maggiori oneri sostenuti durante l’emergenza Covid-19 nel 2020 e 2021 (il cosiddetto “scostamento COV”), legati a protezioni per gli operatori, sanificazioni e riorganizzazioni del servizio; l’adeguamento all’inflazione del 2023 (indicata come “I23”), la spirale dei rincari che ha colpito anche i costi di gestione, dall’energia al carburante, ai materiali.
Le aziende ritenevano che questi costi, da loro considerati inevitabili e non imputabili a inefficienze, dovessero essere integralmente compensati attraverso la tariffa, andando quindi a incidere sulle bollette Tari dei cittadini. L’Auri, nell’esercizio della sua funzione di regolazione e tutela degli utenti, aveva invece operato delle riduzioni e non aveva riconosciuto pienamente queste voci, applicando i criteri del metodo tariffario nazionale (MTR-2) dettato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).
Il Tar Umbria, nelle sentenze n. 313/2024 e n. 486/2022, ha dichiarato inammissibili i ricorsi non entrando nel merito delle richieste delle società, ma per una questione procedurale. I giudici hanno stabilito che le delibere di validazione dei Pef da parte dell’Auri sono atti “endoprocedimentali”, cioè passi intermedi di un iter più complesso. L’ultima parola spetta, infatti, all’Arera, che deve approvare definitivamente i piani tariffari.
Secondo il Tribunale, consentire ai gestori di attaccare in giudizio ogni singola decisione dell’ente territoriale prima del vaglio nazionale creerebbe un “corto circuito istituzionale” e ostacolerebbe il lavoro dell’Autorità nazionale. La tutela per le società, qualora ritenessero ancora lesi i loro diritti, potrà essere esercitata solo dopo la decisione finale dell’Arera.
Al di là dell’aspetto procedurale, la sentenza del Tar assume un significato chiaro di protezione dei cittadini-utenti. I giudici sottolineano implicitamente che l’ente di regolazione territoriale (Auri) ha il dovere di vagliare con rigore le richieste di aumento delle tariffe, assicurandosi che ai gestori siano riconosciuti solo i costi efficienti, cioè quelli giustificati e necessari, e non qualsiasi maggior costo sostenuto.
Eventi eccezionali come una pandemia globale o un’ondata inflattiva non possono essere automaticamente scaricati in toto sulla collettività attraverso la tassa sui rifiuti. Spetta alle aziende, in quanto soggetti imprenditoriali, assorbire una parte di questi choc o dimostrare, nel quadro delle regole, la loro inevitabilità. L’Auri, in questo caso, ha fatto da “filtro” a difesa delle tasche degli umbri. Le società gestrici dovranno ora attendere il pronunciamento dell’Arera.
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