Violenza sessuale, stop alla pubblicazione di dettagli che sollecitano la morbosità
La pubblicazione di dettagli osceni, inutili ai fini dell’informazione della violenza sessuale, è tesa solo a indurre pensieri e sentimenti perversamente pruriginosi. La testata che riporta con dovizia dettagli che ledono la dignità e il diritto alla riservatezza della vittima, merita, dunque, la sanzione del Garante della privacy. La Cassazione ha così respinto il ricorso di un giornale online contro la sanzione amministrativa di 15mila euro inflitta dall’Authority per la protezione dei dati personali. Gli articoli, finiti nel mirino del Garante, riguardavano uno stupro di gruppo su una giovane, raccontato anche attraverso la pubblicazione dei messaggi Whatsapp che gli autori dello stupro si erano scambiati dopo la violenza e le intercettazioni del Carabinieri.
Gli scambi Whatsapp e le intercettazioni dei Carabinieri
Le regole deontologiche, relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, adottate con regolamento del Garante per la protezione dei dati personali nel 2019, erano messe a dura prova già dal titolo, tratto da una conversazione tra i ragazzi. Gli scambi sul gruppo social facevano emergere «un ritratto della vittima delineato esclusivamente dai racconti autocompiaciuti di coloro che si affermavano protagonisti della violenza, e dai commenti da questi brutalmente espressi». Il pezzo, per il Garante, come per la Corte, era certamente andato molto oltre «quanto necessario a fini di informazione in ordine al fatto di cronaca». Nè conta – avvertono i giudici – che la stessa vittima avesse in seguito rilasciato interviste ai media.
La sollecitazione di pensieri perversamente pruriginosi
Il contenuto dell’articolo – forse aldilà del’’intenzione della redattrice, ammette la Cassazione – non aggiungeva nulla di essenziale alla notizia già pubblicata da altri giornali nei giorni precedenti, nè affrontava un discorso socio-psicologico, ma otteneva il solo risultato di «solleticare pensieri e sentimenti perversamente pruriginosi, o pruderie, o, nel migliore dei casi, un sentimento di pietà per la sciagurata vittima; nell’un caso o nell’altro, la finalità informativa appariva ridotta – si legge nella sentenza – a ben poca cosa, mentre assai maggiore risultava la lesione pubblicamente e oggettivamente arrecata alla vittima».
La Suprema corte ha dunque escluso ogni interesse pubblico a giustificazione dei dettagli pubblicati, e negato la lesione del diritto di critica e di cronaca, come affermato, invece dalla difesa. Il libero esercizio del diritto di cronaca deve fare un passo indietro nel rispetto dei limiti che la Carta Costituzionale pone a tutela dei diritti fondamentali della persona.
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